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Il D.L. 34/2019 adegua le disposizioni relative ai contribuenti in regime forfettario previste dalla L.190/2014 al nuovo contesto normativo introdotto dall’ultima Legge di Bilancio che ha previsto l’estensione di questo regime e l’eliminazione di alcune condizioni di esclusione.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della L. 145/2018, tra le cause di esclusione all’accesso al forfait, vi era il vincolo di sostenere spese per lavoro per un ammontare inferiore a 5 mila euro con riferimento al periodo d’imposta precedente.
La previgente normativa includeva nel limite di 5 mila euro le spese relative a:
Tale limitazione, associata al fatto che il regime forfettario era sostanzialmente rivolto a soggetti con modesti volumi di ricavi (da 15.000 a 40.000 euro), aveva indotto il legislatore a prevedere per questa categoria di imprese e lavoratori autonomi l’esenzione dall’effettuare ritenute alla fonte. In questo modo ai forfettari venivano notevolmente ridotti gli adempimenti a cui sono normalmente soggetti i sostituti d’imposta.
L’attuale formulazione della normativa relativa al regime forfettario, ampliando la gamma dei soggetti ammessi a tutti coloro che determinano ricavi fino a 65 mila euro e, eliminando la limitazione relativa alle spese sostenute per il lavoro, ha indotto il legislatore a ritornare sui propri passi.
L’art. 6 del D.L. 34/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, pertanto retroattivamente e in deroga allo statuto del contribuente, sia modificato il comma 69 della L. 190/2014 che escludeva i forfettari dall’obbligo di operare ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600/1973 (articoli dal n. 23 al n. 30). Cosicché, ora anche i soggetti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute sulle prestazioni di lavoro dipendente e assimilate.
Le ritenute non operate alla data del 30 aprile 2019 sui compensi corrisposti relativi ai mesi di gennaio-febbraio-marzo, saranno trattenute sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e conseguentemente versate nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Si ritiene che per i rapporti di lavoro e assimilati già liquidati e non più in essere dal prossimo mese di luglio, le ritenute non possano pertanto essere effettuate ed il datore di lavoro, come avveniva in precedenza, rilascerà la certificazione unica per le somme lorde corrisposte. A quel punto sarà onere del percettore dichiarare il reddito nella propria dichiarazione dei redditi e versare, se dovute, le relative imposte.
Sintesi delle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 34/2019 |
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Descrizione |
Effetti |
Tempistiche |
Regime Forfait: obbligo di effettuare le ritenute su compensi per lavoro dipendente e assimilato |
Compensi corrisposti nei mesi di gennaio – febbraio – marzo 2019 |
Dal 1° gennaio 2019 |
Le ritenute non operate saranno trattenute in tre rate mensili di pari importo |
A decorrere dalle retribuzioni erogate ad agosto 2019 (agosto- settembre – ottobre) |
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Il versamento delle “quote pregresse” sarà versato con le scadenze ordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del compenso |
Agosto: 16 settembre 2019 Settembre: 16 ottobre 2019 Ottobre: 16 novembre 2019 |
Ai fini dell’applicazione del provvedimento sarà necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione al fine di fornire indicazioni circa le modalità di compilazione del mod. F24.
Ogni qualvolta siano erogati compensi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, i contribuenti in regime forfettario, non applicando alcuna ritenuta, restano soggetti ai precedenti adempimenti, tra cui l’indicazione nel quadro RS del modello redditi del codice fiscale del percettore.
Segnaliamo che la modifica al comma 69 della L. 190/2014 per ora interessa tutti i soggetti in regime forfettario ma, a partire dal prossimo anno, riguarderà anche quei soggetti che, avendo ricavi compresi tra i 65 mila e i 100 mila euro saranno soggetti al regime della c.d. “flat tax”.