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L’attività di vendita diretta rappresenta una delle più importanti tra le attività connesse in agricoltura previste dall’art. 2135 c.c. Con l’ultima Legge di Bilancio, il legislatore ha operato alcune piccole, ma significanti modifiche su cui l’INPS, ieri, ha fornito alcune precisazioni, in merito al trattamento contributivo, con la circolare n. 76/2019.
L’art. 1, comma 700 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha apportato un’aggiunta piccola, ma significativa, al testo dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, il quale disciplina la materia della vendita diretta.
Grazie a tale intervento normativo, è stato infatti introdotto il comma 1-bis, il quale prevede che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio “i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli”. Inoltre, la norma precisa anche che “il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.
Pertanto, sono due i requisiti che devono essere rispettati in tali casi:
In merito a tali novità normative, l’INPS ha fornito alcune precisazioni al fine di operare un corretto inquadramento dell’attività di vendita diretta.
Con riferimento alla necessità che i prodotti siano acquistati direttamente dai produttori agricoli, l’INPS chiarisce che tale requisito deve ritenersi integrato quando non sia presente alcuna attività di intermediazione commerciale tra produttore e venditore. Pertanto, al fine di rispettare tale parametro, è necessario che il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio sia svolto direttamente tra due imprenditori agricoli.
Interessante è anche la precisazione effettuata in merito al secondo requisito fissato dalla legge. Ai fini INPS, infatti, la valutazione della prevalenza deve essere operata in relazione al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da terzi.
Nel caso in cui, quindi, quest’ultima sia maggiore della quantità di prodotti propri destinati alla vendita, la condizione della prevalenza risulta comunque rispettata se il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti è maggiore rispetto a quello ottenuto con la vendita dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Se rispettati i requisiti di cui sopra, l’attività di vendita diretta deve essere considerata un’attività agricola a tutti gli effetti e non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda, la quale, quindi, resterà assoggettata a contribuzione agricola unificata.
L’INPS, inoltre, ha fornito alcune indicazioni su come individuare le attività agricole che svolgono l’attività di vendita diretta e su come compilare la denuncia aziendale.
Tale attività, infatti, deve essere svolta da quei soggetti che svolgono attività agricola. Si tratta in sostanza dei soggetti che sono tenuti a compilare i quadri F, G e H della denuncia aziendale.
Per quanto riguarda, invece, la modalità di compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A. la quantificazione delle giornate lavorative previste va operata indicando solo quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento. Le giornate relative all’attività di vendita diretta, invece, vanno inserite nel campo note dello stesso modello.