Il fondo di previdenza “Fondo Casalinghe” è stato istituito fin dal 1997 ma non sempre viene preso nella dovuta considerazione in ambito familiare.
Il fondo è rivolto alle persone, che svolgono lavori di cura e non retribuiti in ambito familiare, di età compresa tra i 16 e 65 anni. L’adesione al Fondo garantisce a queste persone, sia donne che uomini, una pensione di vecchiaia o inabilità nel caso in cui il soggetto, a prescindere dall’età, divenga inabile al lavoro.
Tale fondo non è da confondere con l’obbligo di iscrizione all’INAIL ai fini assicurativi. La copertura assicurativa INAIL è obbligatoria per i soggetti compresi tra i 18 ed i 67 anni compiuti che svolgono esclusivamente attività domestiche, gratuitamente e senza vincoli di subordinazione, per la cura della famiglia.
Chi può iscriversi al fondo casalinghe
Le domande di iscrizione devono essere presentate all’INPS attraverso il portale dell’Istituto. In alternativa, le domande possono essere presentate tramite richiesta telefonica al contact center INPS o tramite patronato.
Possono iscriversi le persone di età compresa tra i 16 ed i 65 anni se:
- svolgono lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione;
- non sono titolari di pensione diretta;
- non prestano attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;
- prestano attività lavorativa part-time se, in relazione all’orario e alla retribuzione percepita, si determina una contrazione delle settimane utili per il diritto a pensione.
Una volta accolta la domanda l’iscritto riceverà dall’INPS i bollettini di conto corrente postale per provvedere al pagamento dei contributi.
Il costo
La particolarità di questo fondo, essendo rivolto a soggetti che non percepiscono alcun reddito per l’attività svolta, è data dal fatto che l'importo dei versamenti è libero. Tuttavia, ai fini contributivi, l'INPS accrediterà per ogni anno tanti mesi di contributi quanti ne risultano dividendo l'importo complessivo versato nell'anno per 25,82 euro. In buona sostanza per avere un anno contributivo di 12 mensilità occorrerà versare 309,84 euro.
La pensione
Come anticipato le prestazioni a cui da diritto l’adesione al fondo sono due:
- pensione di inabilità: il diritto sorge con il versamento di almeno cinque anni di contributi, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- pensione di vecchiaia, a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni (60 mesi) di contributi.
La pensione di vecchiaia:
- viene liquidata solo se l'importo maturato risulta almeno pari all'ammontare dell'assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l'assegno sociale);
- viene liquidata. a prescindere dall’importo versato, al superamento dei 65 anni di età.
L’importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo e le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo. Inoltre, non è prevista la concessione della pensione ai superstiti.
Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici
Con la Legge 145/2018, a partire dal 1° gennaio 2019, è stato innalzato a 67 anni il limite di età entro il quale vi è l’obbligo di iscrizione all’INAIL per la copertura degli infortuni domestici.
L’obbligo riguarda coloro che:
- hanno un’età compresa tra 18 e 67 anni;
- svolgono attività lavorative di cura dei componenti della famiglia e della casa, non legati da vincoli di subordinazione;
- esercitano un’attività in modo abituale ed esclusivo.
Nell’ambito dello stesso nucleo familiare possono essere iscritti più soggetti.
Sono esclusi dall’obbligo di pagamento i lavoratori socialmente utili, i titolari di borse lavoro, gli iscritti a corsi di formazione o tirocini, i lavoratori part-time ed i religiosi.
Sono inoltre previsti degli esoneri dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni domestici e i soggetti al di sotto di una soglia di reddito.
Tale limite prevede la contemporanea presenza di due requisiti:
- reddito personale complessivo lordo non superiore a euro 4.648,11 annui;
- far parte di un nucleo famigliare il cui reddito complessivo non supera 9.296,22 euro annui.
La mancata iscrizione all’INAIL è soggetta ad una sanzione in rapporto al periodo di trasgressione e, comunque, non superiore all’importo del premio annuo (24 euro).
Con avviso del 9 settembre 2019, l’INAIL ha comunicato che gli assicurati, entro il prossimo 15 ottobre dovranno provvedere al pagamento dell’integrazione di euro 11,09 euro, allineando l’importo del premio a 24 euro, così come fissato dalla Legge di Bilancio 2019.
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