L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7964/2019, ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione della maxi-sanzione a carico dei datori di lavoro in caso di assunzioni irregolari, sanzione che prevede una ulteriore maggiorazione del 20% in caso di impiego di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Nella nota, l’INL pone in evidenza che il D.L. n. 4/2019, con cui è stato istituito il RdC, ha previsto un impianto sanzionatorio a carico dei beneficiari e, in taluni casi, a carico anche delle aziende-datori di lavoro.
In particolare, con la suddetta nota, l’Istituto ha inteso chiarire che l’ipotesi dell’aggravante, disposta a carico delle imprese dal comma 15-bis, art. 7 del D.L. n. 4/2019, trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore “in nero” sia l’effettivo richiedente del RdC ma anche qualora lo stesso appartenga al nucleo familiare del beneficiario (art. 2, co. 1, D.L. n. 4/2019).
Infatti, anche in tale ipotesi, il reddito del familiare influisce sulla percezione del RdC del destinatario del beneficio.
Le sanzioni a carico del datore di lavoro
Pertanto, in caso di lavoro irregolare, le sanzioni per i datori di lavoro prevedono una maxi-sanzione maggiorata del 20% nelle seguenti ipotesi:
- Lavoratori extracomunitari
- privi di permesso di soggiorno,
- con permesso di soggiorno annullato o revocato,
- con permesso di soggiorno scaduto per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.
- Minori in età non lavorativa.
- Impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza o di lavoratori appartenenti al nucleo familiare dei beneficiari del RdC così come individuati dall’art. 2, co. 1, D.L. n. 4/2019.
Altre sanzioni
I commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.L. 4/2019 prevedono un regime sanzionatorio anche nel caso in cui:
- in sede di richiesta del RdC vengano omesse informazioni o siano utilizzati documenti falsi o attestanti cose non vere;
- successivamente all’ottenimento del beneficio vengano omesse comunicazioni relative alla variazione del reddito o del patrimonio (anche provenienti da attività irregolari), nonché di ogni altra informazione che determini la riduzione o la revoca del RdC.
L’INL ha precisato che, nell’ipotesi di lavoro irregolare svolto prima della presentazione della domanda di RdC da parte del beneficiario o di un componente del suo nucleo familiare, le sanzioni per l’omessa dichiarazione del reddito derivante da tale rapporto ricadono sul richiedente il RdC.
Invece, le sanzioni sono a carico del lavoratore “in nero” - anche se non beneficiario del RdC ma appartenente al nucleo famigliare del beneficiario - se l’attività è stata avviata successivamente alla presentazione della domanda e la stessa non sia stata integrata con gli ulteriori compensi percepiti. Infatti, tale comunicazione è a carico dello stesso lavoratore irregolare.
Infine, l’INL, ha indicato che, ai fini della configurabilità dei suddetti reati, non ha alcuna rilevanza il fatto che il lavoratore irregolare abbia o meno percepito materialmente delle somme riconosciute a titolo di RdC, né da parte del nucleo familiare, né da parte del soggetto responsabile delle condotte illecite.
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