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L’attività agricola si presta a generare picchi di lavoro non sempre prevedibili. L’imprenditore non può infatti programmare i tempi esatti della maturazione dei frutti, quindi della raccolta, ovvero prevedere intemperie improvvise e/o eccezionali che possono modificare le tempistiche del lavoro.
Così è abitudine, in queste casistiche, ricorrere anche all’aiuto di parenti ed affini, i quali, in determinate circostanze, possono prestare la loro opera senza un regolare contratto di assunzione e relativa copertura previdenziale.
Il D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 74, prevede che “con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
Successivamente, il D.L. n. 5/2009 ha ampliato la platea dei parenti e affini che possono prestare attività a titolo gratuito e meramente occasionale, portandola dal terzo al quarto grado. Il rapporto di parentela o affinità è da intendersi con il titolare dell’azienda, qualora iscritto all’INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
L’attività lavorativa dovrà essere caratterizzata dall’“occasionalità ricorrente e di breve periodo” e “dalla gratuità della prestazione”, poiché l’aspetto familiare solidaristico rappresenta un elemento qualificante.
Ne consegue che, per non rientrare in un’attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, l’attività:
Se, in origine, l’apporto che tali familiari potevano fornire all’imprenditore era limitato alle sole attività di raccolta di prodotti agricoli, con l’avvento della Legge Biagi, le prestazioni di familiari e affini sono state estese a tutte le attività previste dall’articolo 2135 del Codice Civile, quindi anche alle attività connesse.
L’impiego occasionale di tali soggetti, per sopperire a periodi di eccezionale attività, non deve far ritenere che non vi sia un limite a questa “concessione”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota del 15 marzo 2018, ha fornito una definizione del concetto di prestazione occasionale applicabile trasversalmente a tutti i settori produttivi.
Nella nota è indicato che possono considerarsi “prestazioni gratuite occasionali” le:
Qualora ricorrano i requisiti sopra descritti, le attività prestate da parenti (o affini) sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili, pertanto, né allo schema del lavoro subordinato né allo schema del lavoro autonomo. Non fanno sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali e, pertanto, non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto, né obbligo di comunicazioni di instaurazione e/o cessazione di tale rapporto nei confronti di alcun Ufficio o Ente.
In questa casistica, se l’attività agricola viene svolta da tali soggetti occasionalmente, è necessario porre una particolare attenzione da parte dell’imprenditore, il quale dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre i rischi per i soggetti intervenuti.
Dato che tali soggetti non godono delle coperture assicurative spettanti ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi, è opportuno tutelarsi attraverso un’assicurazione aziendale che copra anche eventuali rischi inerenti ai soggetti che prestano gratuitamente il loro supporto.