Il D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” introduce delle misure straordinarie in tema di ammortizzatori sociali, venendo incontro anche alle imprese con meno di cinque dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento prevede che le imprese possano ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), per la durata massima di nove settimane, in relazione al personale dipendente in forza al 23 febbraio 2020.
Tale possibilità è estesa anche a chi ha già beneficiato della cassa integrazione straordinaria.
L’articolo 22 del D.L. 18/2020 indica che possono avere accesso alla CIGD i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e le aziende che, avendo diritto solo alla cassa integrazione guadagni straordinaria, non possono ricorrere alla cassa integrazione ordinaria o al Fondo di integrità salariale (FIS), come ad esempio le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i cinquanta dipendenti.
Cos’è la CIGD?
È un ammortizzatore sociale attraverso il quale l’INPS corrisponde direttamente al lavoratore un’indennità per un periodo nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbia potuto prestare la propria attività lavorativa.
In caso di CIGD, l’azienda non anticipa le somme oggetto di integrazione salariale e non deve corrispondere nemmeno una contribuzione addizionale. Durante il trattamento di CIGD continua a maturare a carico del datore di lavoro il solo TFR.
Per quali dipendenti si può chiedere la CIGD?
La richiesta dell’integrazione salariale può essere richiesta per i lavoratori a tempo determinato: operai, impiegati, quadri, apprendisti (con alcune eccezioni) e lavoratori intermittenti in forza al 23 febbraio 2020.
Nel settore agricolo, per i lavoratori a tempo indeterminato si fa riferimento alla cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA).
Sono invece esclusi i dirigenti, colf e badanti.
La copertura massima è di nove settimane e fino a non oltre il 31 agosto 2020.
Attivazione della CIGD tramite domanda
In generale per accedere alla CIGD è necessario l’accordo sindacale, che può essere concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’iter si considera compiuto con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto.
Per i datori di lavoro fino ai cinque dipendenti non è richiesto alcun accordo sindacale.
La CIGD è concessa con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le Regioni inviano all’INPS, in modalità telematica, il Decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
Pertanto, le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Pertanto, i datori di lavoro devono sottostare agli accordi quadro delle singole Regioni per poter attivare la CIGD.
Solamente per le aziende che hanno unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome si richiede una sola domanda da inviare al Ministero del Lavoro.
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