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Alla fine, nel Decreto Rilancio, è stata approvata la disposizione che prevede la regolarizzazione dei migranti, con il pagamento di 400 euro per ciascun lavoratore, 160 euro per il rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti, oltre al pagamento di un contributo forfettario, che dovrà essere definito con apposito Decreto interministeriale, a fronte del mancato versamento di retribuzioni, contributi e ritenute fiscali.
Nella bozza del Decreto Rilancio, le disposizioni sull’emersione del lavoro nero sono contenute nell’articolo 110-bis e muovono in due direzioni:
Potranno beneficiare delle disposizioni contenute nell’art. 110-bis esclusivamente i seguenti settori di attività:
La norma consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei confronti di cittadini italiani o stranieri. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, ovvero aver soggiornato in Italia alla data dell’8 marzo 2020, documentabile da una dichiarazione di presenza ai sensi della Legge 68/2007.
Non sono regolarizzabili i cittadini stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Per i cittadini stranieri, oggetto di regolarizzazione del rapporto di lavoro, qualora fossero in possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, sarà possibile richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per il territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
Il diritto al permesso di soggiorno temporaneo è concesso ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori sopra elencati, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Tali attività lavorative dovranno essere documentabili e riscontrabili dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il permesso temporaneo potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se, prima del termine della sua validità, il cittadino esibisca un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le istanze, sia per la regolarizzazione che per la richiesta dei permessi di soggiorno temporanei, potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° giugno e fino al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto interministeriale di natura regolamentare (Min. Interno, Min. Economia e Fin., Min. Lavoro e MIPAAF).
Le domande dovranno essere presentate:
Al momento le uniche somme che sono state definite sono quelle relative ai costi connessi all’espletamento delle procedure, ovvero:
Sarà inoltre dovuto un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Tale contributo dovrà essere determinato con apposito Decreto interministeriale (Min. Interno, Min. Economia e Fin., Min. Lavoro e MIPAAF).
Non si potrà beneficiare dei suddetti provvedimenti nel caso in cui il datore di lavoro abbia subito una condanna negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria), per:
Per i cittadini stranieri che, per convertire il proprio permesso di soggiorno temporaneo in rapporto di lavoro, intendono dimostrare di disporre di un’occupazione, l’eventuale occupazione presso datori di lavoro sottoposti alle suddette condanne non verrà preso in considerazione.
Non potranno essere ammessi alla procedura di regolarizzazione e/o a quella del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo i cittadini stranieri:
Il provvedimento prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
La sospensione non opera nel caso in cui non siano presentate le istanze di regolarizzazione o richiesta del permesso di soggiorno e nel caso in cui, per qualunque ragione, vi sia il rigetto o l’archiviazione delle stesse.
All’ultimo minuto è stato inserito anche il comma 10-bis con cui si dispone che “non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
Sono invece raddoppiate le sanzioni previste nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare da parte degli istanti.
In particolare, raddoppiano le sanzioni previste dal primo comma dell’art. 22, D.Lgs. 151/2015, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, cosicché le sanzioni applicabili a chi presenta le istanze per la sanatoria saranno le seguenti:
Inoltre, nel caso di violazioni commesse dagli istanti, raddoppiano anche le sanzioni previste dall’articolo 603-bis del Codice Penale.
I cittadini stranieri, nelle more della definizione dei procedimenti, non potranno essere espulsi, tranne nell’ipotesi in cui commettano dei reati e siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza.
Nel caso di regolarizzazioni di lavoratori, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione allo sportello unico per l’immigrazione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni in materia di assunzione irregolare di lavoratori e di soggiorno illegale.