Alla fine, nel Decreto Rilancio, è stata approvata la disposizione che prevede la regolarizzazione dei migranti, con il pagamento di 400 euro per ciascun lavoratore, 160 euro per il rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti, oltre al pagamento di un contributo forfettario, che dovrà essere definito con apposito Decreto interministeriale, a fronte del mancato versamento di retribuzioni, contributi e ritenute fiscali.
Nella bozza del Decreto Rilancio, le disposizioni sull’emersione del lavoro nero sono contenute nell’articolo 110-bis e muovono in due direzioni:
- l’emersione del lavoro irregolare tramite regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini italiani o stranieri;
- rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019 tramite rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
Potranno beneficiare delle disposizioni contenute nell’art. 110-bis esclusivamente i seguenti settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Lavoro irregolare
La norma consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei confronti di cittadini italiani o stranieri. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020, ovvero aver soggiornato in Italia alla data dell’8 marzo 2020, documentabile da una dichiarazione di presenza ai sensi della Legge 68/2007.
Non sono regolarizzabili i cittadini stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Permessi di soggiorno
Per i cittadini stranieri, oggetto di regolarizzazione del rapporto di lavoro, qualora fossero in possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, sarà possibile richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo per il territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.
Il diritto al permesso di soggiorno temporaneo è concesso ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori sopra elencati, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Tali attività lavorative dovranno essere documentabili e riscontrabili dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il permesso temporaneo potrà essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se, prima del termine della sua validità, il cittadino esibisca un contratto di lavoro subordinato oppure la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La presentazione delle istanze
Le istanze, sia per la regolarizzazione che per la richiesta dei permessi di soggiorno temporanei, potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° giugno e fino al 15 luglio 2020, con le modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto interministeriale di natura regolamentare (Min. Interno, Min. Economia e Fin., Min. Lavoro e MIPAAF).
Le domande dovranno essere presentate:
- all’INPS, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- allo sportello unico per l’immigrazione, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nei confronti di lavoratori stranieri;
- alla Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei.
Il costo
Al momento le uniche somme che sono state definite sono quelle relative ai costi connessi all’espletamento delle procedure, ovvero:
- 160 euro per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno;
- 400 euro per la regolarizzazione di ogni rapporto di lavoro.
Sarà inoltre dovuto un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Tale contributo dovrà essere determinato con apposito Decreto interministeriale (Min. Interno, Min. Economia e Fin., Min. Lavoro e MIPAAF).
Esclusioni: i requisiti per datori di lavoro e lavoratori
Non si potrà beneficiare dei suddetti provvedimenti nel caso in cui il datore di lavoro abbia subito una condanna negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale (sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria), per:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art. 600 del Codice Penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ai sensi dell’articolo 603-bis del Codice Penale;
- reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (assunzione di lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno).
Per i cittadini stranieri che, per convertire il proprio permesso di soggiorno temporaneo in rapporto di lavoro, intendono dimostrare di disporre di un’occupazione, l’eventuale occupazione presso datori di lavoro sottoposti alle suddette condanne non verrà preso in considerazione.
Non potranno essere ammessi alla procedura di regolarizzazione e/o a quella del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo i cittadini stranieri:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena tramite sanzioni sostitutive o pene pecuniarie, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Scudo penale e sanzioni
Il provvedimento prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:
- per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
La sospensione non opera nel caso in cui non siano presentate le istanze di regolarizzazione o richiesta del permesso di soggiorno e nel caso in cui, per qualunque ragione, vi sia il rigetto o l’archiviazione delle stesse.
All’ultimo minuto è stato inserito anche il comma 10-bis con cui si dispone che “non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale”.
Sono invece raddoppiate le sanzioni previste nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare da parte degli istanti.
In particolare, raddoppiano le sanzioni previste dal primo comma dell’art. 22, D.Lgs. 151/2015, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, cosicché le sanzioni applicabili a chi presenta le istanze per la sanatoria saranno le seguenti:
- da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da euro 12.000 a euro 72.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Inoltre, nel caso di violazioni commesse dagli istanti, raddoppiano anche le sanzioni previste dall’articolo 603-bis del Codice Penale.
I cittadini stranieri, nelle more della definizione dei procedimenti, non potranno essere espulsi, tranne nell’ipotesi in cui commettano dei reati e siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza.
Nel caso di regolarizzazioni di lavoratori, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione allo sportello unico per l’immigrazione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni in materia di assunzione irregolare di lavoratori e di soggiorno illegale.
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