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Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative al reddito di emergenza (REM) e per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare.
In ordine all’emersione dei rapporti di lavoro irregolare, l’articolo 2 del Decreto posticipa il termine entro il quale presentare le domande dal 15 luglio al 15 agosto 2020.
La disposizione, oggetto di ampio dibattito per le divergenze di vedute tra le diverse parti politiche, pare abbia fino ad oggi ottenuto un significativo riscontro per l’emersione del lavoro domestico, mentre per quanto riguarda il settore agricolo, le domande presentate sono ancora notevolmente al di sotto di quelle attese.
L’articolo 103 del Decreto Rilancio prevede un intervento volto all’emersione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, muovendo in due direzioni:
Possono beneficiare delle disposizioni contenute nell’art. 103 esclusivamente i seguenti settori di attività:
Le domande possono essere presentate dal datore di lavoro oppure dal cittadino immigrato.
Il datore di lavoro può presentare la domanda emersione del lavoro irregolare dichiarando:
I requisiti richiesti al datore di lavoro sono i seguenti:
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Nella domanda si dovranno fornire indicazioni circa la durata del contratto di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o part-time) in base alla disciplina contrattuale.
Il trattamento retributivo non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del settore di riferimento, comunque, nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non può essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
I cittadini immigrati possono essere oggetto di regolarizzazione a condizione che fossero già presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che non si siano mai allontanati dopo l'8 marzo 2020.
Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente tramite:
Per poter presentare le domande, il datore di lavoro deve versare un contributo di 500 euro per ogni lavoratore.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà versare un'ulteriore quota per le somme retributive, contributive e fiscali: l'importo della quota dovrà essere determinato nell'ambito di un successivo Decreto Ministeriale.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 agosto 2020 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione oppure all’INPS.
I datori di lavoro, per la predisposizione delle domande, potranno rivolgersi anche ad associazioni di categoria, Patronati e consulenti.
La richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo può essere autonomamente presentata dal cittadino immigrato con il permesso di soggiorno scaduto.
In tal caso, è richiesto che il cittadino immigrato disponga dei seguenti requisiti:
La domanda, qualora sia ammissibile, consente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, che vale solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa ma solo ed esclusivamente nei settori lavorativi previsti dalla regolarizzazione.
Tale permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro in una delle seguenti ipotesi:
Anche la domanda di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio prevede il pagamento di un contributo, in questo caso, fissato in 130,00 euro.
La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo può essere presentata fino al prossimo 15 agosto esclusivamente presso gli uffici delle Poste “Sportello Amico”, inoltrando il modulo di richiesta del permesso di soggiorno compilato e sottoscritto dall'interessato. Il costo del servizio è pari a 30,00 euro.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello delle Poste, al cittadino immigrato è rilasciata una ricevuta che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e svolgere attività lavorativa nei settori previsti.
Successivamente alla presentazione della domanda, la Questura convocherà il cittadino immigrato per l'esame della richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
Le domande relative all’emersione del lavoro irregolare o del permesso di soggiorno temporaneo potranno risultare inammissibili nei seguenti casi:
qualora il cittadino immigrato:
Fino alla conclusione del procedimento, il cittadino immigrato non potrà essere espulso, a meno che non si trovi nelle medesime condizioni che determinano l'inammissibilità della domanda sopra elencate.
È consentito al lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa dalla presentazione della domanda, esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza, nei seguenti settori di lavoro:
Se il lavoratore perde il posto di lavoro, può iscriversi al centro per l'impiego e richiedere il permesso per attesa occupazione.