Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande relative al reddito di emergenza (REM) e per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare.
In ordine all’emersione dei rapporti di lavoro irregolare, l’articolo 2 del Decreto posticipa il termine entro il quale presentare le domande dal 15 luglio al 15 agosto 2020.
La disposizione, oggetto di ampio dibattito per le divergenze di vedute tra le diverse parti politiche, pare abbia fino ad oggi ottenuto un significativo riscontro per l’emersione del lavoro domestico, mentre per quanto riguarda il settore agricolo, le domande presentate sono ancora notevolmente al di sotto di quelle attese.
L’articolo 103 del Decreto Rilancio prevede un intervento volto all’emersione ed alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, muovendo in due direzioni:
- l’emersione del lavoro irregolare tramite regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini italiani o stranieri;
- rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019, tramite rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo.
Possono beneficiare delle disposizioni contenute nell’art. 103 esclusivamente i seguenti settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate dal datore di lavoro oppure dal cittadino immigrato.
Il datore di lavoro può presentare la domanda emersione del lavoro irregolare dichiarando:
- di assumere per la prima volta un lavoratore immigrato già presente in Italia;
- di voler regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare che già esiste, instaurato con un cittadino italiano o immigrato.
I requisiti richiesti al datore di lavoro sono i seguenti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o straniero;
- titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- capacità economica per poter assumere il lavoratore immigrato:
- per il lavoro subordinato, il reddito imponibile o il fatturato, risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non devono essere inferiore a 30.000,00 euro all'anno;
- per il lavoro domestico, il reddito non deve essere inferiore a 20.000,00 euro se il nucleo familiare è composto da un solo reddito, a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composta da più soggetti conviventi. Il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Nella domanda si dovranno fornire indicazioni circa la durata del contratto di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato, tempo pieno o part-time) in base alla disciplina contrattuale.
Il trattamento retributivo non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi del settore di riferimento, comunque, nel caso di lavoro domestico, la retribuzione mensile non può essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
I requisiti dei cittadini immigrati
I cittadini immigrati possono essere oggetto di regolarizzazione a condizione che fossero già presenti in Italia prima dell'8 marzo 2020 e che non si siano mai allontanati dopo l'8 marzo 2020.
Tale condizione può essere dimostrata esclusivamente tramite:
- la rilevazione delle impronte digitali avvenuta prima dell'8 marzo 2020.
- la dichiarazione di presenza effettuata prima dell'8 marzo 2020 dal cittadino immigrato che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale. Tale dichiarazione, per i cittadini immigrati che provengono da Paesi che applicano l'accordo Schengen o apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, andava presentata in Questura;
- documentazioni con data certa provenienti da organismi pubblici (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative, certificato di iscrizione dei figli, certificazioni rilasciati da autorità di polizia, etc..).
Presentazione delle domande
Per poter presentare le domande, il datore di lavoro deve versare un contributo di 500 euro per ogni lavoratore.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà versare un'ulteriore quota per le somme retributive, contributive e fiscali: l'importo della quota dovrà essere determinato nell'ambito di un successivo Decreto Ministeriale.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 agosto 2020 presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione oppure all’INPS.
I datori di lavoro, per la predisposizione delle domande, potranno rivolgersi anche ad associazioni di categoria, Patronati e consulenti.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ad opera del cittadino immigrato
La richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo può essere autonomamente presentata dal cittadino immigrato con il permesso di soggiorno scaduto.
In tal caso, è richiesto che il cittadino immigrato disponga dei seguenti requisiti:
- possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e non rinnovato né convertito in altro titolo di soggiorno;
- presenza sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersi allontanato successivamente;
- svolgimento di attività lavorativa, prima del 31 ottobre 2019, nei seguenti settori:
-
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla personaper sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domesticodi sostegno al bisogno familiare.
La domanda, qualora sia ammissibile, consente il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi, che vale solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa ma solo ed esclusivamente nei settori lavorativi previsti dalla regolarizzazione.
Tale permesso di soggiorno temporaneo potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro in una delle seguenti ipotesi:
- il cittadino immigrato può comprovare di aver svolto, nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, attività lavorativa in uno dei seguenti settori:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- il cittadino immigrato può esibire un contratto di lavoro subordinato.
Anche la domanda di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio prevede il pagamento di un contributo, in questo caso, fissato in 130,00 euro.
La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo può essere presentata fino al prossimo 15 agosto esclusivamente presso gli uffici delle Poste “Sportello Amico”, inoltrando il modulo di richiesta del permesso di soggiorno compilato e sottoscritto dall'interessato. Il costo del servizio è pari a 30,00 euro.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello delle Poste, al cittadino immigrato è rilasciata una ricevuta che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e svolgere attività lavorativa nei settori previsti.
Successivamente alla presentazione della domanda, la Questura convocherà il cittadino immigrato per l'esame della richiesta e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo.
Le domande relative all’emersione del lavoro irregolare o del permesso di soggiorno temporaneo potranno risultare inammissibili nei seguenti casi:
- qualora il datore di lavoro abbia riportato condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, negli ultimi cinque anni per:
-
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art 600 del Codice Penale;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- reati previsti dall'articolo 22, co 12, del TU Immigrazione.
qualora il cittadino immigrato:
-
- sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, emesso ai sensi dell'articolo 13 commi 1 e 2 lettera c del TU Immigrazione, dell'articolo 3 del D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito dalla Legge 31 luglio 2005 n. 155;
- abbia riportato una segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- abbia riportato una condanna, anche non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale, ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- fosse ritenuto una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Fino alla conclusione del procedimento, il cittadino immigrato non potrà essere espulso, a meno che non si trovi nelle medesime condizioni che determinano l'inammissibilità della domanda sopra elencate.
È consentito al lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa dalla presentazione della domanda, esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza, nei seguenti settori di lavoro:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Se il lavoratore perde il posto di lavoro, può iscriversi al centro per l'impiego e richiedere il permesso per attesa occupazione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA