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Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 luglio 2020, con il quale vengono determinati gli importi dovuti dai datori di lavoro, che, entro il 15 agosto 2020, hanno aderito alla sanatoria per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare.
Il Decreto del 7 luglio 2020 fissa gli importi forfettari dovuti dai datori di lavoro per ogni rapporto regolarizzato e per ogni mese o frazione di mese di occupazione irregolare. Tali importi sono stati differenziati a seconda dei diversi settori di attività:
Il contributo sarà corrisposto a mezzo F24, tramite un codice tributo che sarà all’uopo definito dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento. È esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione.
Per i termini di versamento, l’INPS provvederà a fornire specifiche indicazioni con un’apposita comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate riverserà le somme ricevute:
Il Decreto precisa inoltre che non saranno restituite le somme versate per tale contributo, in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, oppure in caso di mancata presentazione della stessa. Si tratta comunque di ipotesi alquanto improbabili stando a quanto disposto dall’art. 11, comma 2 del Decreto 27 maggio 2020.
Nonostante i termini per la presentazione delle domande siano ampiamente scaduti, i datori di lavoro che hanno provveduto all’adesione non avevano riferimenti certi sul relativo costo complessivo a loro carico. Pertanto, non è da escludere che anche questo elemento non abbia giovato ad incentivare l’emersione del lavoro irregolare tramite la misura introdotta dall’art. 103 del Decreto Rilancio (D.M. 34/2020).
Ricordiamo che la sanatoria introdotta con l’articolo 103 del Decreto Rilancio opera in due direzioni, consentendo:
Alla sanatoria potevano aderire i seguenti settori di attività:
Per la presentazione delle domande di sanatoria di lavoro irregolare di lavoratori stranieri o italiani, i datori di lavoro hanno già versato un contributo pari a 500 euro per ogni lavoratore regolarizzato, mentre il contributo dovuto in caso di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo era fissato in 130 euro.