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Il D.L. n. 104/2020, per i soggetti che hanno terminato il periodo di fruizione delle indennità NASPI e DIS-COLL nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, ha disposto la proroga per ulteriori due mesi di dette indennità con decorrenza dal giorno della loro scadenza.
L’INPS, con la Circolare n. 111 del 29 settembre 2020, ha precisato che per la proroga delle due mensilità aggiuntive di NASPI e DIS-COLL procederà d’ufficio all’estensione delle stesse. Pertanto, i beneficiari non devono presentare alcuna ulteriore richiesta.
La proroga delle indennità NASPI e DIS-COLL era già stata oggetto di un primo intervento ad opera dell’articolo 92 del D.L. n. 34/2020. Tale disposizione ne prevedeva la proroga di ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza per le prestazioni il cui periodo di fruizione terminava nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
La proroga, prevista dall’art. 5 del D.L. n. 104/2020 per le indennità NASPI e DIS-COLL, ricalca quanto indicato dal citato articolo 92, prevedendo una ulteriore proroga di due mesi per le indennità la cui fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
L’INPS ha precisato che la nuova proroga di ulteriori due mensilità delle indennità NASPI e DIS-COLL trova applicazione anche nei confronti di quei soggetti che hanno già beneficiato della precedente proroga istituita dall’art. 92 del D.L. n. 34/2020.
Per le mensilità aggiuntive di corresponsione della NASPI è previsto il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare.
Per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità NASPI e DIS-COLL, tali indennità non saranno oggetto di proroga e le eventuali somme corrisposte saranno oggetto di recupero da parte dell’INPS.
Per coloro che hanno già presentato domanda di certificazione per il diritto all’APE Sociale o alla pensione per lavoratori precoci entro il 29 settembre 2020, la proroga disposta delle suddette indennità sarà sospesa. Gli interessati potranno richiedere di avvalersi della proroga NASPI e DIS-COLL entro il 31 ottobre 2020 attraverso l’invio del modello NASPI-Com. In tal caso, l’INPS terrà conto dei periodi di proroga per la verifica dei requisiti e delle condizioni per l’accesso alle suddette prestazioni pensionistiche.
Il Decreto Agosto ha prorogato il divieto di licenziamento introdotto nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, tale divieto riguarda i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposti dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020 o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto. Inoltre, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
In deroga a tale divieto, i datori di lavoro possono licenziare sulla base di un accordo collettivo aziendale -stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione de rapporto lavorativo.
L’art. 14, c. 3, del D.L. 104/2020 prevede espressamente che, ai lavoratori che aderiscono all’accordo, è comunque riconosciuta l’indennità NASPI.
Tali lavoratori dovranno allegare alla presentazione domanda per l’indennità NASPI anche copia del suddetto accordo, nonché la documentazione che ne attesti l’adesione del lavoratore.
Nel documento, l’Istituto ricorda come l’ulteriore proroga di due mensilità delle indennità NASPI e DIS-COLL si sospende qualora il beneficiario trovi un’occupazione di durata pari o inferiore a sei mesi con riferimento alla NASPI, oppure cinque giorni per la prestazione DIS-COLL. Inoltre, si conferma che restano applicabili le ordinarie disposizioni in tema di abbattimento e decadenza di dette indennità.
In via generale, le proroghe delle indennità NASPI e DIS-COLL sono concesse a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente Decreto.
L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.