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L’articolo 152 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 aveva previsto la sospensione, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020 (poi prorogato ulteriormente sino al 15 ottobre dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020), dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, notificati prima del 19 maggio 2020.
Ora, con la proroga dello stato di emergenza a causa della pandemia in corso, il Consiglio dei Ministri ha approvato di recente un nuovo Decreto Legge (del 20 ottobre 2020, n. 129, in vigore dal 21 ottobre 2020) che prevede, tra le varie disposizioni, la sospensione di cartelle e pignoramenti fino al 31 dicembre 2020.
Le trattenute riprenderanno regolarmente dal 1° gennaio 2021 e, quindi, dal 19 maggio al 31 dicembre 2020:
Al termine della moratoria, il datore di lavoro riprende ad effettuare le trattenute, senza necessità di un’ulteriore notifica dell’atto di pignoramento.
Viene infine precisato che:
Preme evidenziare che la sospensione non si applica alle somme già trattenute prima del 19 maggio 2020. Tali importi, pertanto, rimangono indisponibili al dipendente/pensionato, senza alcun possibile rimborso.
Inoltre, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo 19 maggio 2020 - 31 agosto 2020 non sono soggette al vincolo pignoratizio e, pertanto, il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, le mette a disposizione del debitore (lavoratore o pensionato).