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La Cassazione stabilisce che non è automatico il risarcimento danni quando l’impossibilità di far carriera è dovuta al demansionamento subito da parte del datore di lavoro.
Infatti, per ottenere l'indennizzo è necessario che siano accertate specifiche situazioni, attraverso elementi dettagliati come, per esempio:
Oltre a tali elementi è necessario allegare il demansionamento e fornire la prova del “danno non patrimoniale”.
A stabilire tali concetti è stata la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23144 del 22 ottobre 2020, che si è trovata a dover analizzare il caso di un dipendente demansionato di 5 livelli impiegatizi, passando da mansioni di esperto studi attività legali, con il compito specifico di fornire pareri legali ai vari uffici della società, a mansioni di gestione dei dati amministrativi relativi agli automezzi delle società del gruppo.
La Corte d'Appello di Torino affermava che il lavoratore non aveva provato alcuna specifica circostanza di fatto che dimostrasse la sussistenza di un danno non patrimoniale (danno apprezzabile all'integrità psico-fisica, alla vita di relazione, alla progressione in carriera, all'immagine professionale e personale del lavoratore) quale conseguenza del demansionamento subito.
Inoltre, ricadeva sul lavoratore l'onere di documentare quali fossero le concrete possibilità di carriera e di avanzamento che il lavoratore non avrebbe potuto conseguire, oppure quali fossero state le occasioni di avanzamento professionale perse.
Il dipendente impugnava la Sentenza della Corte d’Appello di Torino e ricorreva in Cassazione, in quanto riteneva che il danno patrimoniale da demansionamento fosse rinvenibile dalle mansioni in precedenza svolte e dalle mansioni effettuate successivamente.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato quanto sostenuto dalla Corte d’Appello poiché ha legittimamente escluso il risarcimento del danno.
Nello specifico, i fatti storici allegati (caratteristiche, durata, gravità del demansionamento, frustrazione professionale) erano privi del carattere di specificità e, come tali, non idonei a fondare la base del ragionamento presuntivo, che avrebbe consentito di ritenere raggiunta la prova del pregiudizio.
Pertanto, in tema di demansionamento, non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta del datore di lavoro, incombendo sul lavoratore sia l'onere di allegare il demansionamento, sia di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.