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La Legge n. 68/1999 prevede l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità per tutte le aziende private rientranti nelle quote di riserva previste dalla medesima normativa.
In particolare, in funzione del numero degli occupati, la norma impone i seguenti obblighi:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 19 del 21/12/2020, valutata la situazione pandemica in atto e le difficoltà oggettive nelle quali si trova il Paese e con esso le aziende di tutti i settori economici, ha previsto la possibilità di sospendere l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili e delle categorie protette per tutti i datori di lavoro che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.
La normativa prevede già situazioni nelle quali è possibile procedere alla sospensione dell’obbligo di cui alla L. 68/1999, ma, considerato il protrarsi delle difficoltà economiche, il Ministero ha inserito tra le cause di carattere straordinario anche gli ammortizzatori sociali con causale COVID.
Il periodo di sospensione è da calcolarsi per tutta la durata dell’integrazione salariale e, nel caso in cui trattasi di riduzione di orario di lavoro, il periodo dovrà essere riproporzionato in relazione al numero di ore durante le quali l’azienda non ha svolto attività.
La Circolare precisa che, in ogni caso, le aziende che si trovano nelle condizioni di dover adempiere all’obbligo di assunzione e contestualmente possono procedere alla sospensione poiché utilizzano ammortizzatori sociali causa COVID-19, dovranno, a tal proposito, presentare richiesta di avviamento all’assunzione del lavoratore con disabilità non appena sarà venuta meno la situazione di crisi aziendale.
Per completezza d’informazione, in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa, la sanzione amministrativa ammonta ad € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione, decorrenti dopo sessantun giorni dalla data di maturazione dell’obbligo.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro