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La “semplicistica” definizione di lavoratore notturno, ossia colui che presta attività durante il turno di notte, non rispecchia la normativa che, più volte, è intervenuta per fornire chiarimenti e soprattutto definire gli obblighi per i datori di lavoro che occupano lavoratori notturni.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a fine 2020, è intervenuto con la Nota n. 1050 per fornire agli addetti ai lavori, ma anche alle aziende, maggiori precisazioni su quanto previsto dalla L. 66/2003.
Il presupposto dal quale parte l’analisi dell’INL è la definizione di periodo notturno.
Il periodo notturno è rappresentato da quel lasso di tempo nel quale viene svolta la prestazione lavorativa la cui durata è di almeno sette ore consecutive, comprese nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Si definisce, invece, lavoratore notturno:
Le aziende che occupano lavoratori notturni hanno l’obbligo di comunicare all’ITL, con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro