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A distanza di un mese esatto dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), l’INPS, con il Messaggio n. 406 del 29/01/2021, fornisce le prime istruzioni operative inerenti la richiesta di ammortizzatori sociali per l’anno 2021.
La Legge di Bilancio ha previsto un ulteriore periodo di cassa integrazione, di dodici settimane, a favore dei datori di lavoro privati che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti sino al 31 dicembre 2020.
Le settimane aggiuntive riguardano tutti gli ammortizzatori sociali e quindi cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO).
Le aziende del comparto agricolo, alle quali è riservata la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), avranno a disposizione ulteriori novanta giornate, da utilizzare a copertura di periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS, in attesa di pubblicare le circolari esplicative, ha “preso tempo”, fornendo ad aziende e professionisti del settore le prime indicazioni utili alla presentazione delle domande di CIG, mediante il Messaggio sopra indicato.
L’Istituto precisa che i periodi di ammortizzatori sociali richiesti antecedentemente la data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, collocati nel periodo successivo al 01 gennaio 2021, andranno ad “erodere” le dodici settimane previste dalla L. 178/2020.
In sostanza, viene ripreso il principio che ha delineato le ultime disposizioni normative emanate negli ultimi mesi del 2020.
Da segnalare, invece, la novità introdotta dalla nuova disciplina.
Infatti, la nuova normativa “spacchetta” l’arco temporale nel quale sarà possibile utilizzare gli ammortizzatori sociali.
Nello specifico, le dodici settimane di CIGO dovranno essere collocate nel periodo 01 gennaio - 31 marzo 2021, mentre per le restanti tipologie di ammortizzatori sociali (CIGD-ASO-CISOA) la collocazione sarà più ampia e quindi dal 01 gennaio - 30 giugno 2021.
Non sono previsti costi aggiuntivi per le imprese, il contributo aggiuntivo che negli ultimi provvedimenti veniva collegato al fatturato viene questa volta superato e totalmente azzerato.
Fortunatamente, invece, è stato immediatamente chiarito il requisito soggettivo del lavoratore che può avere accesso agli ammortizzatori sociali. In precedenza, soprattutto nei Decreti di fine anno, ci eravamo imbattuti nell’estenuante attesa di chiarimenti che ci dessero indicazioni su chi poteva o meno accedere alla cassa integrazione, questa volta il dettato normativo ha immediatamente specificato che possono accedere agli ammortizzatori sociali tutti coloro regolarmente assunti alla data del 01 gennaio 2021.
L’Istituto conferma che il termine decadenziale per la presentazione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sostanza, le richieste di cassa integrazione riconducibili al mese di gennaio 2021 dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2021.
Le domande dovranno indicare la nuova causale “COVID-19 L. 178/2020” mentre per i datori di lavoro agricolo la causale da utilizzare sarà “CISOA L.178/2020”
Andrea Fiumi, consulente del lavoro