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Con la Circolare n. 12/2021, l’INPS ha fornito le consuete indicazioni d’inizio anno sulle aliquote contributive 2021, applicabili dai soggetti iscritti alla Gestione separata, nonché sul massimale annuo di reddito e il minimale per l’accredito contributivo.
L’art. 1, commi da 386 a 401, Legge n. 178/2020, introdotto in sede di approvazione della Legge di Bilancio 2021, ha previsto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’istituzione dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Al fine di finanziare la nuova ISCRO, l’art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020, ha disposto l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, nelle seguenti misure:
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25% |
Aliquota contributiva per invalidità vecchiaia e superstiti (IVS) |
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0,72% |
Aliquota contributiva aggiuntiva per maternità, assegni familiari, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale |
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0,26% |
Aliquota contributiva aggiuntiva per finanziare l’ISCRO |
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25,98% |
Aliquota contributiva 2021 lavoratori autonomi con Partita IVA |
Come sopra anticipato, l’ISCRO è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che presentano tutti i seguenti requisiti soggettivi:
La chiusura della Partita IVA nel corso del periodo di percezione dell’indennità determina l’immediata cessazione del beneficio (con il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione dell’attività di lavoro autonomo).
L’indennità, erogata per sei mensilità l’anno, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito dichiarato e certificato dall’Agenzia delle Entrate; la stessa, tuttavia, non può comunque superare il limite di € 800 mensili o essere inferiore a € 250 mensili e, nell’arco del triennio 2021-2023, può essere richiesta una sola volta.
L’ISCRO è erogata dall’INPS a seguito della presentazione telematica di un’apposita domanda entro il 31/10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023); la stessa spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.
Da ultimo, è previsto che i beneficiari dell’indennità partecipino a corsi di aggiornamento professionale, le cui caratteristiche e durata saranno definite da un apposito decreto interministeriale.
Con la Circolare n. 12/2021, l’INPS ha comunicato le aliquote contributive 2021 dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
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Aliquota contributiva 2021 gestione separata collaboratori e figure assimilate |
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34,23% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL |
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33,72% |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL |
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24,00% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
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Si ricorda che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12/01/2021 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31/12/2020 sono da calcolare con le aliquote contributive 2020. |
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Aliquota contributiva 2021 gestione separata professionisti |
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25,98% |
Soggetti titolari di Partita IVA non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
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24,00% |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi. L’impresa committente è tenuta al versamento dell’onere contributivo a suo carico, a mezzo modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Le aliquote contributive sopraindicate devono essere applicate sui redditi conseguiti dai soggetti iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito annuo, pari, per il 2021, a € 103.055.
Per l’anno 2021, il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 233/1990, è pari a € 15.953.
Di seguito riepiloghiamo il contributo minimo richiesto ai fini dell’accreditamento contributivo dell’intero anno.
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Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
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€ 15.953 |
24% |
€ 3.828,72 |
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€ 15.953 |
25,98% |
€ 4.144,59 (di cui € 3.988,25 IVS) |
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€ 15.953 |
33,72% |
€ 5.379,35 (di cui € 5.264,52 IVS) |
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€ 15.953 |
34,23% |
€ 5.460,71 (di cui € 5.264,52 IVS) |