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Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali, nonché da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita dall’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha determinato un’ampia diffusione di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (che, si ricorda, durante il periodo emergenziale può essere adottata su disposizione unilaterale del datore di lavoro).
Il forte impulso all’utilizzo del lavoro agile ha posto la questione circa il diritto ai buoni pasto in caso di prestazione lavorativa svolta in modalità smart working.
Con la Sentenza n. 1069 dell’08/07/2020, il Tribunale di Venezia ha legittimato la decisione del Comune di Venezia di sospendere l’erogazione dei buoni pasto al proprio personale dipendente in regime di lavoro agile.
Secondo il Tribunale di Venezia, in particolare, il diritto ai buoni pasto sostitutivi del servizio di mensa presuppone che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto fuori dall’orario di lavoro. Il Tribunale di Venezia, inoltre, ha richiamato la Sentenza n. 31137/2019 della Corte di Cassazione, ove è stato precisato che il buono pasto non costituisce un elemento della retribuzione, ma un benefit collegato alle concrete modalità di organizzazione dell’orario di lavoro del dipendente, non necessario in caso di smart working.
Tale orientamento giurisprudenziale non è stato tuttavia condiviso, almeno sotto il versante fiscale, dalla DRE Lazio dell’Agenzia delle Entrate che, nella Risposta a Interpello n. 956-2631/2020, ha riconosciuto il regime di parziale esenzione dei buoni pasto di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR (non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a € 4 per i buoni pasto cartacei e a € 8 per quelli elettronici) anche a favore dei lavoratori in smart working.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, tale regime fiscale di favore intende detassare, seppur parzialmente, le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di provvedere alle esigenze alimentari del personale che, durante l’orario di lavoro, deve poter consumare il pasto.
Inoltre, l’art. 4, D.M. n. 122/2017, prevede che i buoni pasto possano essere corrisposti dai datori di lavoro ai dipendenti, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.
Pertanto, in mancanza di disposizioni che limitino l’erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti, il regime di parziale imponibilità di cui all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, trova applicazione indipendentemente dall’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.