Con il comunicato stampa 11/02/2021, l’INPS ha reso noto che le procedure operative per la fruizione dello sgravio contributivo del 30% riconosciuto ai datori di lavoro del Mezzogiorno d’Italia, saranno attivate non appena concluse le procedure autorizzative della Commissione Europea.
L’agevolazione contributiva, infatti, costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, per la sua operatività occorre attendere il perfezionarsi dell’iter previsto dalla normativa europea.
Sul punto, si ricorda che anche le altre importanti misure di aiuto all’occupazione dei giovani e delle donne, previste dalla “Legge di Bilancio 2021”, sono ancora in attesa dell’autorizzazione comunitaria.
L’agevolazione in sintesi
L’art. 27, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, ha previsto, nel periodo 01/10 - 31/12/2020, a favore dei datori di lavoro del settore privato, uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali dovuti sui lavoratori dipendenti con sede di lavoro nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’agevolazione opera in relazione a tutti i rapporti di lavoro di tipo subordinato, instaurati ed instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta nelle Regioni del Mezzogiorno sopraindicate (lo sgravio, pertanto, è riconosciuto anche ai datori di lavoro, aventi sede legale in altre Regioni, per il personale dipendente impiegato nelle sedi operative del Sud Italia).
Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al possesso del DURC, nonché:
- all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio, l'incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno dodici mesi e di donne variamente svantaggiate, o l'esonero strutturale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani), nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’art. 1, commi da 161 a 168, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha disposto l’applicazione dello sgravio contributivo nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2029.
Lo sgravio, in particolare, è riconosciuto:
- nella misura del 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31/12/2025;
- nella misura del 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- nella misura del 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per espressa previsione normativa, l’esonero contributivo è soggetto a diverse modalità di rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato previste dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
In particolare, per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, l’esonero è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19/03/2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” (c.d. Temporary framework).
Invece, per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2029, l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
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