Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82/2021 è stata pubblicata la Legge n. 46/2021, recante la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, con l’istituzione dell’assegno unico universale.
Il nuovo assegno unico, riconosciuto alla nascita di ciascun figlio e spettante fino al compimento del 21° anno di età, intende superare l’attuale impianto normativo delle misure a sostegno delle famiglie con figli a carico (assegni per il nucleo familiare, detrazione per figli a carico, bonus bebè, ecc.), fermo restando il mantenimento delle attuali detrazioni per il coniuge e per gli altri familiari a carico di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e d), TUIR.
A tal fine, entro il 20 aprile 2022, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi volti a definire le condizioni di accesso e le modalità di calcolo dell’assegno unico, che sarà erogato in misura progressiva e per ciascun figlio a carico, nel limite delle risorse stanziate.
Requisiti soggettivi
Sulla base delle indicazioni contenute nella Legge delega in esame, è possibile ipotizzare che l’assegno unico sarà riconosciuto ai soggetti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, con i figli a carico, in Italia per tutta la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Modalità di calcolo dell’assegno
L’importo dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare attestata dall’ISEE, tenendo altresì conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare.
Come anticipato in premessa, l’assegno unico sarà riconosciuto fino al compimento del 21° anno di età di ciascun figlio. Tuttavia, è prevista una riduzione dell’importo dell’assegno a partire dal compimento della maggiore età dei figli.
Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’assegno per i figli maggiorenni, è richiesto che gli stessi dispongano di almeno uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, oppure di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale;
- registrazione quale soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro;
- svolgimento del servizio civile.
Per i figli maggiorenni a carico, di età inferiore ai 21 anni, è prevista la possibilità di erogazione dell’assegno direttamente agli stessi.
In relazione ai figli successivi al secondo, come pure qualora la madre abbia un’età inferiore ai 21 anni, è prevista una maggiorazione dell’assegno spettante.
In presenza di figli affetti da disabilità è prevista la maggiorazione, in funzione del grado di disabilità, dell’importo ordinariamente spettante, in misura compresa tra il 30% e il 50%. Qualora il figlio disabile rimanga a carico, inoltre, è previsto il riconoscimento dell’assegno unico anche dopo il compimento del 21° anno di età del figlio.
Da ultimo, qualora l’assegno unico spetti a soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, è previsto che nella determinazione dell’ammontare complessivo dei benefici economici erogati agli stessi, si tenga conto della quota relativa ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.
Modalità di erogazione
La Legge n. 46/2021 non precisa alcunché circa la data a partire dalla quale sarà effettivamente erogato l’assegno in esame. Tuttavia, il Governo ha annunciato a più riprese che intende dar corso alla misura a partire dal 1° luglio 2021 (in ogni caso, l’assegno unico sarà erogato, con cadenza mensile, a partire dal settimo mese di gravidanza).
La Legge delega in esame non precisa se l’assegno sarà erogato direttamente dall’INPS o anticipato dal datore di lavoro, limitandosi a indicare che i beneficiari potranno scegliere tra un’erogazione mensile in denaro o la trasformazione dell’assegno in credito d’imposta.
Le risorse necessarie alla copertura della nuova misura di sostegno potranno attingere anche alle economie derivanti dalla soppressione di altri interventi di sostegno rivolte ai nuclei famigliari con figli e in particolare:
- l’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli;
- bonus bebè;
- premio alla nascita;
- fondo sostegno alla natalità;
- dell’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Altre risorse per finanziare la misura deriveranno dalla revisione delle detrazioni fiscali per i figli a carico.
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