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La Legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, ha previsto l’istituzione di una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del relativo codice ATECO.
L’ISTAT aveva già provveduto ad istituire i relativi codici ATECO 2007; ora anche l’INPS ha provveduto ad aggiornare il manuale di classificazione dei datori di lavoro, integrando queste due nuove modalità di coltivazione.
Come detto, l’ISTAT ha provveduto ad aggiornare la struttura della tabella ATECO 2007, inserendovi, con effetto dal 01/01/2021, nuovi codici relativi alle coltivazioni in colture protette di ortaggi (01.13.2) e fiori (01.19.2).
Codice ATECO |
Descrizione |
01.13.21 |
Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietole da zucchero e patate) |
01.13.29 |
Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietole da zucchero e patate) |
01.19.21 |
Coltivazioni di fiori in colture protette fuori suolo |
01.19.29 |
Coltivazioni di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo |
Tali attività inserite nella sezione A “Agricoltura, selvicoltura e pesca” ha reso necessaria la duplicazione di alcune descrizioni, distinguendo quando le coltivazioni avvengono tradizionalmente con l’utilizzo del suolo o senza utilizzo dello stesso. L’attività idroponica e quella acquaponica rientrano a tutti gli effetti tra le attività agricole. Infatti, l’articolo 2135 c.c., aggiornato dal D.Lgs. n. 228/2001, aveva già previsto la possibilità che le attività agricole potessero svolgersi anche senza l’utilizzo del suolo disponendo quanto segue:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
Nel Messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021, l’INPS indica come l’attività idroponica sia caratterizzata dalla coltivazione di vegetali senza l’utilizzo del suolo. Infatti, questa tecnica produttiva, in alternativa al terreno, prevede l’utilizzo di soluzioni nutritive minerali disciolte in acqua. Pertanto, l’imprenditore agricolo svolge comunque un’attività diretta alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile.
Ai nuovi codici ATECO 2007 01.13.21, 01.13.29, 01.19.21, 01.19.29 sarà quindi attribuito il codice statistico contributivo (c.s.c.) 5.01.02.
Qualora l’attività sia svolta in forma cooperativa trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 240 del 15 giugno 1984.
Tale tecnica di coltivazione abbina l’attività di acquacoltura (allevamento di pesci e crostacei) alla coltivazione idroponica. In pratica, attraverso dall’allevamento di pesci e crostacei e dal riutilizzo delle acque in cui gli stessi sono allevati, si ottiene una soluzione minerale naturale idonea alla coltivazione idroponica.
In tal caso, l’attività è duplice:
Per tale ragione l’INPS provvederà a catalogare nella sezione 01 (Coltivazioni agricole e produzioni di animali, caccia e servizi connessi) le attività caratterizzate dalla prevalenza di produzioni vegetali. Viceversa, qualora l’output prodotto fosse prevalentemente derivante dall’attività di acquacoltura, la stessa sarà classificata nella sezione 03 (Pesca e Acquacoltura).