Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Lo scorso 28 maggio, con la Circolare 79, l’INPS è tornato a fornire chiarimenti in relazione agli adempimenti informativi e contributivi correlati alle istanze di emersione del lavoro irregolare disposto dal Decreto Rilancio.
L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di favorire la tutela della salute individuale e collettiva connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 nonché all’emersione dei rapporti di lavoro irregolare, ha previsto la possibilità per i datori di lavoro di presentare istanza per concludere contratti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari già presenti sul territorio nazionale, oppure per denunciare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o stranieri.
L’istanza in origine poteva essere presentata tra il 1° giugno 2020 ed il 15 agosto 2020. I termini sono poi stati riaperti con la Circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 per i datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento richiesto di 500 euro:
In tal caso, i datori di lavoro, dal 25 novembre 2020 al 8 gennaio 2021, dovevano inviare le istanze telematicamente all’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.
Come indicato nel Decreto del 27 maggio 2020, l’istanza può avere ad oggetto:
Nella seconda ipotesi è richiesto che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio entro il 18 maggio 2020 e risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. Qualora oltre alla prima istanza ne fossero presentate di successive per correggerne degli errori materiali, la data di riferimento resta comunque quella di presentazione della prima istanza.
Per i periodi di lavoro decorrenti dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Il Decreto del 7 luglio 2020 ha disposto gli importi forfettari dovuti dai datori di lavoro per ogni rapporto regolarizzato e per ogni mese o frazione di mese di occupazione irregolare. Tali importi sono stati differenziati a seconda dei diversi settori di attività:
Il contributo forfettario è dovuto anche per le istanze di emersione del rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari. L’importo dovuto dal datore di lavoro, a titolo di contributo forfettario, per ogni lavoratore e per ogni mese (e frazione di mese) di lavoro intercorso tra la data di inizio del rapporto e la data di presentazione della domanda di emersione non prevede la rivalsa nei confronti del lavoratore della quota contributiva normalmente a carico del lavoratore.
Per i periodi successivi alla presentazione dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto, invece, al versamento della contribuzione ordinariamente dovuta.
Con la Circolare 101/2020, l’INPS ha fornito indicazioni sulla decorrenza degli obblighi contributivi secondo le caratteristiche di ogni datore di lavoro. In tale circostanza è stato ribadito che tali obblighi decorrono:
In tal circostanza, l’Ente aveva anche ribadito che per le istanze afferenti alla regolarizzazione di rapporti di lavoro diversi da quelli domestici (quindi esclusa l’ipotesi di colf e badanti), i datori di lavoro avrebbero dovuto richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata agli operai agricoli o di un’apposita posizione contributiva o matricola aziendale per gli altri lavoratori, con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza di emersione.
Al riguardo l’INPS chiarisce che, “qualora l’apertura della posizione contributiva o della matricola sia richiesta da un datore di lavoro che ha inoltrato più domande di emersione di cui almeno una avente ad oggetto la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare già in essere con cittadini italiani o comunitari, la posizione contributiva o la matricola, riferite, rispettivamente, agli operai agricoli o agli altri lavoratori, dovrà essere aperta con decorrenza dal 19 maggio 2020, considerato che tale data è quella più remota dalla quale decorrono gli obblighi contributivi precisati dalla suddetta Circolare n. 101/2020”.
Nei flussi mensili dedicati all’emersione devono essere indicati esclusivamente i lavoratori per i quali il datore di lavoro ha presentato un’istanza ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020. Non devono essere indicati nei flussi di emersione i rapporti di lavoro instaurati con i cittadini extracomunitari dopo che questi abbiano presentato l’istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del comma 2 del predetto articolo 103.
Pertanto, il datore di lavoro può assumere un cittadino extracomunitario che ha presentato richiesta del permesso di soggiorno temporaneo (comma 2, art. 103, D.L. 34/2020) presentando la comunicazione obbligatoria di assunzione entro le 24 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa, indicando nella tipologia del permesso di soggiorno "In attesa di permesso". In tali casi è sempre dovuta la contribuzione ordinaria dall’inizio del rapporto di lavoro, in quanto il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020.
Con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo e le modalità di versamento, tramite modello F24, del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Il datore di lavoro, con l’istanza di emersione presentata all’INPS, per i rapporti instaurati con cittadini italiani o dell’Unione Europea, si è impegnato al pagamento del contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto che determinava l’importo del contributo forfettario (D.M. 7 luglio 2020, pubblicato in G.U. il giorno 8 settembre 2020).
L’INPS ricorda che può essere oggetto di esclusione l’istanza presentata da un datore di lavoro la cui attività non rientra tra i settori ammessi, nonché la non rispondenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro.
In relazione al requisito reddituale, ricordiamo che il Ministero dell’Interno nel D.M. del 29 maggio 2020, all’articolo 9 aveva precisato che l’ammissione alla procedura di emersione da parte di un datore di lavoro (persona fisica, ente o società) richiedeva un reddito imponibile o un fatturato, risultante dall’ultima dichiarazione presentata, non inferiore a:
Altre ipotesi di rigetto o inammissibilità della domanda sono inoltre previste ai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 103 del D.L. 34/2020.
Le domande relative all’emersione del lavoro irregolare o del permesso di soggiorno temporaneo potranno risultare inammissibili nei seguenti casi:
In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, nonché nell’ipotesi di mancata presentazione della stessa, le somme versate a titolo di contributo forfettario non potranno essere rimborsate.