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Con la Circolare n. 45 del 22/03/2019, l’INPS aveva variato le modalità di richiesta degli assegni nucleo familiare (ANF).
A far data dal 01/04/2019, la documentazione relativa agli ANF non può più essere presentata cartacea.
Per i datori di lavoro agricoli si evidenzia che sono esclusi i dipendenti agricoli OTD e OTI, mentre sono interessati alle nuove modalità gli impiegati agricoli.
Di seguito vengono riepilogate le modalità operative a carico dei lavoratori:
Gli assegni nucleo familiare sono una prestazione a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro.
La funzione di questa prestazione è quella di sostenere i nuclei familiari composti da più persone ed i cui redditi sono compresi nelle fasce stabilite annualmente dall’Istituto.
Il diritto alla prestazione di cui sopra spetta a tutti i lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
La domanda ha validità dal 1° luglio al 30 giugno, ed in presenza dei requisiti, la stessa dovrà essere rinnovata di anno in anno.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in agricoltura (OTI), la norma prevede che gli stessi debbano ancora presentare il modello cartaceo al datore di lavoro.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in agricoltura (OTD), la norma prevede che gli stessi siano esclusi dalla possibilità di chiedere l’anticipo da parte del datore di lavoro, mentre potranno beneficiare del medesimo trattamento presentando la richiesta direttamente all’INPS oppure contestualmente alla domanda di disoccupazione agricola.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro