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Il 31 agosto l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 130 informando i contribuenti appartenenti alla filiera agricola, l’avvenuto rilascio del nuovo modello da utilizzare per richiedere l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, previsto dall’art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
Il modello aggiornato, denominato “Esonero Art. 222 D.L. 34/2020”, è disponibile nel portale delle agevolazioni e deve essere trasmesso entro il prossimo 30 settembre 2021. Nello stesso modello il richiedente deve dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, in relazione al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato (il limite attività di produzione primaria di prodotti agricoli è pari a 225.000 euro; per il settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è pari a 270.000 euro; per le altre attività il limite è pari a 1.800.000 euro).
Le domande presentate utilizzando il precedente modello restano comunque valide e, pertanto, non è richiesta la presentazione di una nuova istanza.
Qualora si rendesse necessario modificare l’importo richiesto in una domanda già presentata, è possibile annullare l’istanza precedentemente inviata mediante la funzione di “Rinuncia alla sgravio”, per poi presentare una nuova domanda utilizzando il nuovo modello.
In caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, entro i trenta giorni successivi alla notifica di esito (che l’Istituto invierà a mezzo PEC), deve essere versata la quota di contribuzione esclusa dall’esonero.
Nella Nota diffusa dall’INPS è ribadito che, nel caso di superamento delle risorse destinate al beneficio (pari a 477,9 milioni di euro), si provvederà a rideterminare in misura proporzionale, sull’intera platea dei beneficiari, l’importo dello sgravio. Conseguentemente, l’INPS provvederà a richiedere il pagamento della differenza tra l’importo dell’esonero autorizzato e quello fruito. Quindi, qualora le risorse stanziate risultassero insufficienti, l’importo definitivamente autorizzato sarà comunicato a mezzo PEC a ciascun contribuente che dovrà provvedere, entro i successivi trenta giorni, al versamento della contribuzione dovuta in misura eccedente il valore dell’esonero precedentemente autorizzato in via provvisoria.
Per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata, l’INPS procederà alla rielaborazione centralizzata dei prospetti relativi alle emissioni del primo e del secondo trimestre 2020, comunicando, tramite una news nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”, la parte di esonero relativa alla contribuzione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, risultante nelle emissioni successive al secondo trimestre 2020. Per eventuali somme versate in eccedenza dal contribuente potrà essere richiesta la compensazione con i contributi pagabili utilizzando i moduli telematici disponibili nel cassetto previdenziale.