Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’imminente entrata in vigore dell’obbligo di esibizione del Green Pass nei luoghi di lavoro e i dubbi ancora irrisolti, generano inevitabili dubbi in capo ai datori di lavoro che dal 15 ottobre si troveranno di fronte ad un nuovo ed inevitabile adempimento.
In allegato alla presente, inviamo una serie di documenti utili all’espletamento degli obblighi datoriali, che di seguito vengono meglio spiegati.
Dal prossimo 15 ottobre, l’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito solo a chi è titolare della certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”).
L’obbligo riguarda non solo i lavoratori dipendenti, ma si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in azienda (es.: datore di lavoro, amministratori, collaboratori, professionisti, trasportatori, stagisti, lavoratori occasionali, etc.).
Le aziende, entro il 15 ottobre, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde per chiunque acceda presso il luogo di lavoro. I controlli dovranno essere effettuati possibilmente all’accesso, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento.
Sarà quindi necessario:
Nel caso in cui venisse riscontrato un Green Pass non valido oppure un lavoratore in assenza di Certificazione Verde, si consiglia di redigere, a cura dell’incaricato al controllo, un verbale di contestazione non disciplinare da consegnare al lavoratore e al datore di lavoro.
L’obbligo di verifica/controllo del possesso della certificazione verde spetta al datore di lavoro, mentre per quanto riguarda il personale che presta l’attività lavorativa in luoghi esterni alla propria azienda, l’obbligo di verifica si estende sia al datore di lavoro formale sia a quello presso il quale l’attività è svolta.
La verifica dovrà avvenire tramite l’utilizzo dell'applicazione “VerificaC19”, disponibile per tutti i dispositivi, gratuita e funzionante anche offline.
Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
La sanzione applicata per la mancata adozione di misure organizzative, volte alla verifica della Certificazione Verde, è stabilita in euro da 400,00 a 1.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
Chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza Green Pass è soggetto a sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro, nonché a sanzioni disciplinari, in conformità al CCNL e allo statuto dei lavoratori. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di Polizia, del personale ispettivo dell'ASL e dell'Ispettorato del lavoro.
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Ai verificatori basta inquadrare con il proprio dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) il QR Code della Certificazione Verde COVID-19 e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
L’app VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
L’app VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
È possibile controllare l’identità del titolare mediante la verifica della carta d’identità del soggetto in possesso della certificazione. La verifica dell’identità personale mediante l’esibizione di un documento d’identità è da intendersi discrezionale, salvi i casi di abuso o elusione delle norme, come se, ad esempio, appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nel Green Pass.
Per motivi di privacy, attualmente (si attendono chiarimenti) non potrà essere annotata o memorizzata la scadenza del Green Pass e, pertanto, per evitare sanzioni, pare necessario - nonostante l’indubbio aggravio di tempo e risorse organizzative a carico del datore di lavoro - eseguire il controllo ogni giorno al momento dell’ingresso.
Non potranno, infatti, essere fotocopiati o salvati su supporti elettronici i dati del Green Pass, in quanto il controllo può limitarsi esclusivamente alla verifica della validità, titolarità e autenticità della certificazione, senza la possibilità di conservare alcuna informazione.
Il Ministero sta predisponendo una nuova versione dell’app, con l’obiettivo di dotarla di nuove funzionalità per semplificare la fase di verifica mediante controlli anticipati e massivi, anche attraverso il codice fiscale dei soggetti da controllare.
Il Decreto in esame prevede la fattispecie dell'assenza ingiustificata sia per i lavoratori privi di Green Pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia per quelli che comunicano di non essere in possesso della Certificazione Verde.
L'assenza ingiustificata non ha conseguenze sotto il profilo disciplinare, ma comporta il venire meno della retribuzione, nonché degli altri compensi o emolumenti comunque denominati.
Sono considerati esenti dall’obbligo di esibizione della Certificazione Verde, i soggetti che per motivi di salute hanno ricevuto l’esenzione al vaccino ai sensi della Circ. Min. della Salute del 25/09/21.
Solo fornendo idonea certificazione che riporta le previsioni di legge di cui alla Circolare Ministeriale sopra indicata, sarà possibile far accedere nel luogo di lavoro il lavoratore interessato.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro