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La richiesta di esonero contributivo disposta dall’art. 70 del D.L. n. 73/2021 in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, può essere compilata dal 17 marzo e potrà essere spedita a decorrere da domenica 27 marzo 2022.
A precisarlo è stato l’INPS che, con il Messaggio n. 1216/2022, ha fornito le indicazioni per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro appartenenti alle suddette filiere, nonché per i Coltivatori Diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola.
Dal 17 di marzo è disponibile il modulo telematico “Esonero art. 70 D.L. n. 73/2021” che può essere compilato in bozza e spedito a partire dal 27 marzo 2022, ma non oltre il 26 aprile 2022.
Il modulo è disponibile sul “Portale Agevolazioni” (ex DiResCo) con riferimento ai datori di lavoro, mentre i lavoratori autonomi lo potranno acquisire nel “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura”, nella sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Dato che le risorse sono limitate, l’ordine cronologico di invio della domanda costituirà una sorta di graduatoria per definire le istanze che accedono all’esonero nell’ambito del limite di spesa di 72,5 milioni di euro.
Il modulo consente ai richiedenti di dichiarare di non aver superato i limiti fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea in relazione al Quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19.
Si ricorda che in base all’ultima modifica del Quadro temporaneo del 18 novembre 2021, la Commissione Europea ha prorogato al 30 giugno 2022 la concedibilità degli aiuti aumentando i massimali nelle seguenti misure:
Come indicato nella Circolare 156/2021, l’INPS ha precisato che, in sede di compilazione della domanda, i richiedenti, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, devono specificare la quota di esonero oggetto della loro domanda ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12. Qualora siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto. La richiesta di esonero ai sensi della sezione 3.12 del Quadro temporaneo è vincolata al fatto di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Le domande finalizzate alla richiesta dell’esonero in argomento non potranno essere inoltrate per le posizioni contributive (matricole) contraddistinte dal codice di autorizzazione “7A” avente il significato di “Matricola per azienda agricola interessata al provvedimento di CIG in Deroga a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, utilizzabile per l’accesso alla CIG in deroga e non anche per il versamento della contribuzione previdenziale.
Pertanto, le eventuali domande pervenute utilizzando le matricole contraddistinte dal predetto codice di autorizzazione “7A” non saranno considerate valide ai fini del riconoscimento dell’esonero in trattazione.
Per l’accesso all’esonero le aziende devono fruire delle posizioni contributive identificate dalla matricola e/o CIDA (Codice Identificativo Denuncia Aziendale) utilizzata per la trasmissione dei flussi UNIEMENS utilizzati per la quantificazione dell’importo da versare per la contribuzione relativa al mese di febbraio 2021.
In caso di esito positivo delle domande verrà attribuito il codice autorizzazione “8J” alle posizioni contributive, visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziendale”, che sta ad indicare “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19”.
Per esporre nel flusso UNIEMENS il recupero dell’esonero spettante relativo alla mensilità di febbraio 2021, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L556”, avente il significato di “Esonero contributivo art. 70 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106”; nell’elemento <ImportoACredito> dovrà essere indicato il relativo importo.
In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8H”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 70 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora, a seguito degli ulteriori controlli, si rilevi la non conformità del codice ATECO dichiarato nell’istanza con i codici ATECO 2007 rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.
Le aziende che hanno effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare entro la scadenza del 16 dicembre 2022.
Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021; detto importo potrà essere variato in diminuzione. L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a quattordici giorni.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza.
In caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.
I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro trenta giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura”; tale data sarà resa nota con specifico messaggio.