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L’istanza per l’accesso all’esonero contributivo disposto dall’art. 70 del D.L. n. 73/2021, in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, potrà essere trasmessa entro la mezzanotte del 4 maggio 2022.
L’INPS, con il Messaggio n. 1373 del 25 marzo 2022, tenendo conto delle difficoltà tecniche rilevate, ha posticipato i termini per l’invio delle domande precedentemente annunciati con il Messaggio n. 1216/2022, precisando che le stesse potranno essere trasmesse dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 23.59 di mercoledì 4 maggio 2022 (si veda nostra circolare n. 216/2022).
La modulistica è disponibile sul “Portale Agevolazioni” (ex DiResCo) con riferimento ai datori di lavoro, mentre i lavoratori autonomi lo potranno acquisire nel “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura”, nella sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Dato che le risorse sono limitate (72,5 milioni di euro), l’ordine cronologico di invio della domanda sarà decisivo per garantirsi l’accesso alla misura.
Ricordiamo che, l’articolo 70 del c.d. D.L. Sostegni-bis convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese delle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla Tabella E allegata al medesimo Decreto Legge, per il mese di febbraio 2021.
Tabella E - Articolo 70, comma 1 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo)
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01.21.00 |
Coltivazione di uva |
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11.02.10 |
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
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11.02.20 |
Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
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11.05 |
Produzione di birra |
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55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
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56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
L’esonero dal versamento contributivo è riconosciuto a favore dei datori di lavoro, per i contributi previdenziali relativi alla mensilità di febbraio 2021 e, a favore dei lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), dal versamento della contribuzione di competenza del mese di febbraio 2021.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, il Messaggio 1373/2022 precisa che “il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (cfr. Messaggio n. 3974/2021). L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione”.
Prima di inviare l’istanza sarà necessario verificare sia eventuali altri esoneri fruiti per la medesima emissione, sia eventuali modifiche intervenute in relazione alle iscrizioni dei componenti il nucleo familiare che possono influenzare la contribuzione del mese di febbraio 2021 (nuove iscrizioni o cancellazioni non tempestivamente acquisite dall’INPS).
I nuovi termini per la presentazione delle domande sono validi anche per le istanze che dovranno essere trasmesse dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva. Nella nota, l’INPS precisa che la domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata (PEC) alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Il sostegno in commento è riconosciuto nei limiti fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea in relazione al Quadro temporaneo per l’emergenza COVID-19.
Tali limiti, in base all’ultima modifica del Quadro temporaneo del 18 novembre 2021, sono stati prorogati dalla Commissione Europea che ha differito il termine per la concessione degli aiuti al 30 giugno 2022, aumentando anche i massimali nelle seguenti misure:
1) sezione 3.1
2) sezione 3.12
La sezione 3.12 del Temporary Framework consiste nella previsione di una ulteriore tipologia di aiuti di Stato ammissibili per i “…costi fissi non coperti…”. Per avvalersi di tale massimale di aiuti (esaurito quello della sezione 3.1) è anche necessario che l’azienda dimostri un calo del fatturato.
Qualora siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto. La richiesta di esonero, ai sensi della sezione 3.12 del Quadro temporaneo, come detto, è vincolata anche al fatto di aver subito un calo di fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per quanto riguarda le domande presentate dall’erede del titolare deceduto, nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita.
In tale ultima ipotesi, l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo.
Infine, se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), sarà necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.