Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il 28 marzo 2022, l’INPS ha concluso le attività di gestione delle domande pervenute per le richieste di esonero contributivo relative ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca, dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.
Le risorse disponibili sono state sufficienti a coprire le richieste pervenute dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi. Pertanto, l’INPS ha provveduto a dare comunicazione ai beneficiari dell’ammontare degli esoneri autorizzati.
Per i datori di lavoro, la Comunicazione è avvenuta il 28 marzo utilizzando i recapiti a disposizione dell’Istituto, in particolare:
Inoltre, per i datori di lavoro agricolo che versano la contribuzione unificata, con una specifica news individuale, sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Per i lavoratori autonomi (CD e IAP) iscritti all’INPS, nei canali di “Comunicazione bidirezionale”, sono stati resi disponibili gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato.
L’INPS, nel Messaggio n. 1480 del 1° aprile 2022, ha precisato che le istanze dei lavoratori autonomi deceduti sono state respinte; gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro il 1° maggio 2022. Le domande dovranno essere presentate a mezzo PEC dall’erede, dal testamentario o dalla comunione ereditaria presso la sede INPS territorialmente competente, titolare della gestione previdenziale del de cuius.
In tal caso, l’oggetto della comunicazione dovrà essere: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del D.L. 137/2020 - eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) - codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto)”.
Nella PEC dovrà anche essere allegato il modulo “SC99”, “Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, e la seguente documentazione:
L’esonero per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi è consesso nei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, pertanto, con apposito atto notorio, occorre indicare anche il riferimento alla relativa sezione ed il relativo importo: fa eccezione il caso in cui si intenda indicare nella domanda che l’esonero è richiesto nella “misura massima consentita”, in tal caso è sufficiente fare riferimento alla sezione, senza indicare l’importo.
Nel caso di richiesta di utilizzo di entrambe le suddette sezioni, andrà riportato l’importo per almeno una di esse.
Per i datori di lavoro agricolo, nei casi in cui l’importo dell’esonero richiesto in domanda si rilevi superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto (in base ai flussi raccolti per il CIDA), gli importi relativi alle suddette sezioni del Quadro temporaneo sono stati rimodulati in diminuzione, in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
La contribuzione dovuta che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato deve essere versata entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’importo autorizzato. Considerato che la predetta comunicazione è stata effettuata, sia per i datori di lavoro, che per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022, la contribuzione dovuta, al netto dell’importo dell’esonero autorizzato, deve essere versata entro il 27 aprile 2022.
Per i lavoratori autonomi (CD e IAP), in relazione alla domanda di esonero contributivo presentata l’INPS rende disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” il prospetto di calcolo della contribuzione relativa all’emissione dell’anno 2021 che dovrà essere versato entro il 27 aprile 2022.
L’INPS ha ribadito che per i datori di lavoro agricolo che accedono all’esonero previsto per le imprese agrituristiche e per le imprese produttrici di vino e/o birra, (art. 70, D.L. 73/2021) la scadenza del 16 settembre 2021 relativa al primo trimestre 2021 risulta differita fino alla presentazione/definizione delle relative istanze. Tale sospensione, per le richieste aventi ad oggetto la prima rata dell’emissione 2021, opera anche per i lavoratori autonomi in agricoltura (CD o IAP) che accedono al medesimo esonero in relazione alla scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021.
Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato:
Gran parte dei versamenti è in scadenza il prossimo 27 aprile. Fanno eccezione le istanze relative all’esonero del mese di febbraio 2021 i cui termini di convalida delle domande scadono il 4 maggio 2022 (si veda nostra circolare 241/2022).
Il debito regolarizzato con rateazione presentata entro il 27 aprile 2022 saranno dovuti i soli interessi di dilazione.