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Essendo ancora operativa la disposizione che prevede l’esonero contributivo per i giovani Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali di età inferiore a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola, con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2022, l’INPS ha reso nota la disponibilità del modulo telematico necessario alla richiesta del predetto beneficio.
Tale esonero era stato reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2020 al fine di favorire i giovani CD o IAP in caso di nuova iscrizione nella previdenza agricola effettuata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, tale norma è stata prorogata in occasione dell’uscita delle corrispondenti Leggi di Bilancio, per approdare a quella riferita al 2022 (articolo 1, comma 520 della Legge n. 234/2021) che ne ha previsto l’applicazione per tutto l’anno in corso (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022).
A livello operativo, continuano a valere le istruzioni fornite dall’Istituto previdenziale dalla Circolare n. 72 del 9 giugno 2020 a cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti.
Ricordiamo, tuttavia, che l’esonero riguarderà i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali che, all’inizio dell’attività imprenditoriale non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si iscrivano alla previdenza agricola nel corso dell’anno 2022.
L’agevolazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell’intera quota riferita al versamento relativo alla contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della Legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’Imprenditore Agricolo Professionale e il Coltivatore Diretto per l’intero nucleo.
Restano esclusi dall’esonero:
Ricordiamo che, per rispettare il limite del de minimis, qualora ne ricorresse l’esigenza, il Coltivatore Diretto potrà richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare, ovvero solo per sé stesso come titolare, oppure per sé stesso e per alcuni componenti del nucleo, in conformità al parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee n. 66 P-4 del 5 gennaio 2018.
Tale beneficio non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote, pertanto, qualora ricorresse una tale fattispecie, sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Per accedere al beneficio in oggetto, il soggetto interessato dovrà presentare telematicamente all’INPS uno specifico modello (Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2022) dedicato alle nuove iscrizioni contributive effettuate nell’anno 2022, accedendo al “Cassetto previdenziale per autonomi agricoli”, alla Sezione “Comunicazione bidirezionale” e “Invio comunicazione”.
La modalità di trasmissione sarà solo telematica, quindi, tutte le domande prevenute all’INPS in formato cartaceo non saranno prese in considerazione.
Relativamente alle tempistiche da rispettare, è previsto che l’istanza di ammissione al beneficio dovrà essere presentata entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di inizio attività e che le suddette istanze, se pervenute oltre i duecentodieci giorni dalla data di inizio dell’attività, saranno automaticamente respinte.
A tal proposito, si precisa che con riferimento alle attività iniziate il 1° gennaio 2022, il termine ultimo per trasmettere l’istanza in oggetto scadrà il 30 luglio 2022.