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Con un Comunicato stampa diffuso lo scorso 10 agosto 2022, si è data notizia dell’avvenuta firma del Ministro del Lavoro Andrea Orlando sul decreto che legittima le modalità ed i criteri per la concessione dell’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che, nell’anno 2021, hanno realizzato redditi non superiori a 35.000 euro.
La norma che ha istituito il contributo in oggetto è inserita all’interno del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) il quale, originariamente, aveva anche istituito la corrispondente dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro, successivamente incrementata di ulteriori 100 milioni di euro dal Decreto Aiuti-bis (art. 23 del D.L. n. 115/2022).
In particolare, la disposizione prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a 200 euro, da riconoscere ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996) che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
L’ottenimento dell’indennità è subordinato ad alcune condizioni che prevedono:
La domanda non dovrà essere presentata, in quanto sarà l’INPS a erogare direttamente l’indennità, qualora:
Le domande pervenute all’ente erogatore saranno soggette a verifiche anche grazie alle informazioni in possesso all’Amministrazione finanziaria e ad ogni altra Amministrazione pubblica che possa fornire supporto cognitivo.
L’individuazione della platea dei beneficiari, secondo la relazione tecnica al D.L. n. 115/2022, è resa possibile grazie alla consultazione degli archivi dell’INPS che contengono l’elenco dei soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, una volta circoscritto a coloro che presentano un reddito complessivo 2021 non superiore ai 35.000 euro. Tra questi, circa 430.000 soggetti risultano essere coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Per presentare la domanda il Ministero del Lavoro precisa che il soggetto interessato dovrà predisporre l’istanza presso il portale dell’ente di previdenza a cui si è obbligatoriamente iscritto, nei termini e con le modalità predisposte dalle singole istituzioni referenti.