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Fino ad oggi, 31 agosto 2022, le comunicazioni di smart working possono essere eseguite mediante la procedura semplificata, ai sensi del D.P.C.M. del 1° marzo 2020.
In base a tale procedura non è necessario allegare l’accordo con il lavoratore alla comunicazione, ma viene richiesta esclusivamente la comunicazione dei nominativi dei dipendenti e del periodo richiesto, tramite l’inoltro in modalità telematica della modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dal 1° settembre 2022, la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità in materia.
In particolare, per ricorrere al lavoro agile si renderà nuovamente necessaria la stipula di un accordo individuale tra le parti, nel quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni:
Tutto quanto sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul lavoro in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo e di protezione dei dati personali.
Il datore di lavoro dovrà poi comunicare al Ministero del Lavoro, telematicamente entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, i seguenti dati:
In base a questa nuova procedura, insieme alla comunicazione non sarà necessario allegare anche copia dell’accordo individuale.
In merito alle modalità di comunicazione, dal 1° settembre verrà reso disponibile l’apposito modulo reperibile tramite il portale Servizi Lavoro sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui accedere tramite SPID.
In sede di prima applicazione delle nuove modalità, il suddetto obbligo potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.