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Con la Circolare n. 98 del 29 agosto 2022, l’INPS ha comunicato la nuova misura del tasso di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili di cui all’art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989.
Il nuovo tasso di riferimento, pari al 6,50% annuo, trova applicazione in relazione alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 27 luglio 2022. Tuttavia, restano confermati, senza modifiche, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente in vigore.
Con la decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022, la Banca Centrale Europea (BCE) ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, fissandolo, a decorrere dal 27 luglio 2022, nella misura dello 0,50%.
Tale variazione incide, tra l’altro, sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e comma 10, Legge n. 388/2000.
Con la Circolare n. 98 del 29 agosto 2022, l’INPS ha, quindi, comunicato la nuova misura dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989.
Il nuovo tasso del 6,50% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 27 luglio 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiscono invece modificazioni.
A decorrere dal 27 luglio 2022, pertanto, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.
L’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento determina anche la variazione delle sanzioni civili applicabili ai tardivi o omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
In particolare, nel caso di mancato o tardivo pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6% in ragione d’anno (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti). La misura del 6% annuo trova poi applicazione anche in relazione all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, dell’art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000.
Resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo), Legge n. 388/2000, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dello stesso art. 116, Legge n. 388/2000, la sanzione civile è invece dovuta nella misura del 6% annuo.