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L’art. 44, comma 1, D.L. n. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, ha introdotto una procedura semplificata in relazione agli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, per le verifiche, rimesse all’Ispettorato del Lavoro, dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Categoria applicabili.
È previsto, in particolare, che l’asseverazione richiesta per ottenere il nulla osta per il lavoro subordinato di personale extracomunitario (in precedenza di competenza degli Ispettorati del Lavoro) sia demandata, per le sole annualità 2021 e 2022, ai professionisti richiamati dall’art. 1, Legge n. 12/1979, ossia consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, nonché alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 5 del medesimo art. 44, D.L. n. 73/2022, esclude poi la presentazione dell’asseverazione da parte del datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, relativamente alle istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro presentate dalle organizzazioni datoriali che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro un apposito protocollo di intesa.
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 29 agosto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa previsto dall'art. 44, comma 5, D.L. n. 73/2022.
Le associazioni firmatarie del protocollo si sono impegnate a garantire, da parte dei propri associati, il rispetto dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni dei contratti collettivi e la congruità delle richieste presentate nell'ambito del Decreto Flussi rispetto alla capacità economica, ai fini della concessione del nulla osta al lavoro subordinato relativo a cittadini non comunitari.
È previsto, in particolare, che le organizzazioni acquisiscano da parte del datore di lavoro associato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e la relativa documentazione (che dovrà essere conservata per un periodo di almeno cinque anni).
Inoltre, a favore degli associati delle organizzazioni datoriali firmatarie del protocollo in esame, trova applicazione l'art. 27, comma 1-ter, D.Lgs. n. 286/1998 e, pertanto, il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Tali comunicazioni, sostitutive delle richieste di nulla osta, potranno valere a partire dalle procedure del prossimo Decreto Flussi 2022.