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L’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative riguardo alla sospensione dei versamenti ed adempimenti previsti dal Decreto Alluvione.
Con la Circolare n. 33 del 24 luglio 2023, ad oggetto “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61.”, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) fornisce le indicazioni operative per la sospensione degli adempimenti, dei versamenti dei premi, della notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, nonché le indicazioni relative al DURC on line.
Tali disposizioni sono state introdotte dal Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61 (nel seguito anche solo Decreto Alluvione, proprio in questi giorni oggetto di conversione in legge). Si rimanda ai precedenti contributi per un dettaglio delle misure previste: Circolare 399/2023 “Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Alluvione: primi interventi di sostegno alle imprese” e Circolare 488/2023 “Alluvione Emilia-Romagna: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate”. Di seguito una sintesi dei chiarimenti operativi forniti dall’INAIL.
I soggetti destinatari delle predette sospensioni sono individuati dall’art. 1 comma 1 del Decreto Alluvione e consistono in coloro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'Allegato.
La Circolare specifica quindi che la sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria[1] e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive[2], operanti alla data del 1° maggio 2023 nei territori di cui all’Allegato 1 del Decreto Alluvione.
Pertanto, la sospensione si applica esclusivamente alle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale, si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.
La Circolare precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2019, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma. Di conseguenza, le aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e franosi, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (PAT) ubicate nei Comuni colpiti.
Le disposizioni relative alla sospensione si applicano, infine, anche nei riguardi dei lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati nell’Allegato 1 per gli adempimenti posti a loro carico.
Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.11242.
Sono sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla Legge 13 marzo 1958, n.250, e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023-31 agosto 2023.
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio 2023, al 31 agosto 2023 rientrano anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del 1° maggio 2023. Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”, disponibile dal 25 luglio 2023 in www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti, sono in corso di predisposizione in GRA web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Pertanto, entro il 20 novembre 2023 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Inoltre, devono essere riavviati, dal 1° settembre 2023, i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie; le rate sospese (1° maggio-31 agosto 2023) devono essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.
Alla ripresa dei versamenti i soggetti interessati devono indicare nel Modello di pagamento F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” numero di riferimento “999269”. Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel Modello di pagamento F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x”, comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.
Con riferimento al DURC on line, i versamenti sospesi in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto Ministeriale datato 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
La sospensione dei termini di versamento dei premi non si applica alle rate delle rateazioni disposte ex lege a seguito di altre calamità naturali in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, né ad eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 1° maggio 2023.
In tali casi, ai fini della regolarità contributiva, deve essere trasmesso l'invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del citato Decreto Ministeriale.
La Circolare n. 33/2023 sintetizza anche le disposizioni riguardanti:
[1] di cui al Titolo I del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
[2] di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n.93;