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Il Decreto Adempimenti ha previsto, a partire dal periodo d’imposta 2024, l’eliminazione della Certificazione Unica per una serie di soggetti.
Il Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024, pubblicato in GU il 12 gennaio 2024) prevede all’art. 3 che i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti in regime forfettario (L. n. 190/2014) ovvero in regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011 sono esonerati dagli adempimenti previsti dall’art. 4 commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, ovvero dal rilascio (e relativa trasmissione) della Certificazione Unica.
La predetta novità risulta applicabile a partire dal periodo d’imposta 2024, e quindi relativamente agli adempimenti da porre in essere nel 2025. Diversamente, per il periodo d’imposta 2023, e quindi relativamente agli adempimenti da eseguire nel 2024, non vi sono novità.
Nel seguito esponiamo in breve le due diverse discipline.
Per le altre novità introdotte dal Decreto Adempimenti si veda anche la circolare n. 26/2024 "Delega Fiscale: confermati i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali".
Come anticipato, la Certificazione Unica 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) seguirà le vecchie regole per tutti i contribuenti e, pertanto, entro il prossimo 16 marzo (differito al 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata) dovranno essere emesse le CU relative ai compensi erogati nel 2023. In particolare:
La ratio della novità sopra illustrata si deve ricercare - come si legge nella relazione illustrativa al Decreto - nel fatto che, a partire dal 1° gennaio 2024, in base a quanto disposto dall’art. 18 D.L. n. 36/2022, tutti i contribuenti forfettari e minimi sono obbligati alla emissione della fattura in formato elettronico.
Dal 1° gennaio 2024 infatti è terminato quel periodo transitorio che ha introdotto, dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica solo per i soggetti forfettari che nell’anno precedente (2021) avessero conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Diversamente, dal 1° gennaio 2024 anche gli altri soggetti saranno tenuti ad assolvere gli obblighi di emissione e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. A questo proposito si veda anche la nostra circolare n. 942/2023 "Contribuenti forfettari: l’obbligo di adozione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2024".
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica consentirà all’Amministrazione Finanziaria di acquisire i dati attraverso i flussi che transiteranno nel Sistema di Interscambio (SDI) al pari degli altri contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, senza più deroghe di carattere soggettivo, rendendo così “inutile" la trasmissione delle Certificazioni Uniche.
Ricordiamo che - dal momento che i contribuenti che applicano il regime forfettario e il regime dei minimi determinano il reddito imponibile e l’imposta dovuta sulla base dei ricavi/compensi percepiti (criterio di cassa) - questi contribuenti, non potendosi più basare sulla CU ricevuta dai propri clienti, dovranno tenere sotto controllo i propri incassi.