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Il Contratto di Collaborazione a progetto è stato abrogato dal D.lgs 81/2015 lasciando però alle aziende la possibilità di instaurare Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co).
Dal 01 gennaio 2016 entrano in vigore importanti disposizioni che prevedono l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato per quelle collaborazioni che si concretizzino in:
Il rischio di vedere trasformati rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, vale anche nel caso di prestazioni svolte con partita IVA qualora non dimostrabile la genuinità del rapporto del lavoratore autonomo e del committente. Attenzione quindi anche a dove viene svolta la prestazione e le modalità con le quali la stessa viene effettuata. Il committente non deve prevedere tempi e luogo di svolgimento.
Restano escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sorge l’obbligo d’iscrizione presso albi professionali, le collaborazione regolate da contratti collettivi, quelle instaurate per la partecipazione a consigli di amministrazione ed infine quelle rese per fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche.
Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione attraverso l’instaurazione di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in sostituzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, lavoratori autonomi con partita IVA, i committenti che ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 81/2015 procedono alla stabilizzazione mediante la procedura prevista dal decreto innanzi alle commissioni di conciliazione e garanzia occupazionali di 12 mesi possono beneficare dell’esonero biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
La stabilizzazione prevede all’estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributi, assicurativi ed assistenziali e fiscali oltre al “bonus contributivo” con riduzione del 40% dei contributi previdenziali.