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Il 12 marzo 2016 sarà una data da ricordare. Infatti per l’ennesima volta entreranno in vigore nuove disposizioni in merito alle procedure da seguire in caso di Dimissioni dal rapporto di lavoro e Risoluzione consensuale.
Dal 12 marzo 2016 il dipendente che intenderà rassegnare le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro non potrà più presentarle su un semplice foglio di carta così come sino ad oggi era prassi, bensì dovrà attenersi esclusivamente alle disposizioni di legge utilizzando la procedura telematica. Tale pratica non potrà in alcun modo essere derogata, pertanto il Datore di Lavoro che si vedrà recapitare le dimissioni mediante raccomandata oppure in altra forma sino ad oggi in utilizzata, dovrà ritenere le stesse inefficaci.
Il lavoratore che intende quindi dimettersi dovrà provvedere in forma autonoma, compilando il modulo reperibile sul sito www.lavoro.gov.it oppure facendosi assistere dai soggetti abilitati: patronato, organizzazioni sindacali, ente bilaterale e commissioni di certificazioni.
Sono esclusi dall’utilizzo di tale procedura: lavoratori domestici, lavoratrici madri, lavoratori che presentano le dimissioni in seguito a verbale di conciliazione presso le sedi protette previste dalla norma.
Nel caso in cui il dipendente intenda procedere autonomamente alla compilazione del modulo telematico obbligatorio, dovrà:
1) Richiedere il codice Pin Inps.Per farlo dovrà accedere al sito www.inps.it (salvo in casi in cui l’interessato non ne sia già in possesso;
2) Richiedere il codice Pin del Ministero del Lavoro. Per farlo dovrà accedere sito www.cliclavoro.gov.it.
L’obbligo di due registrazioni è finalizzata alla maggior sicurezza che gli organi Ministeriali intendono dare alla procedura, ma se per il Pin Ministeriale i tempi sono celeri, quello Inps vede tempistiche differenti. Infatti l’Istituto una volta ricevuta la richiesta di registrazione invierà presso l’indirizzo indicato dall’utente una lettera raccomandata; ciò comporterà “lungaggini” soprattutto per quei lavoratori che intendono dimettersi contestualmente alla presentazione del modulo.
Una volta compilato il modulo, successivamente alla trasmissione, lo stesso verrà ricevuto nella casella di posta elettronica certificata del Datore di Lavoro e nel “cruscotto” della Direzione Territoriale del Lavoro.
Entro 7 giorni dall’inoltro della domanda di dimissioni, il lavoratore potrà revocare le stesse utilizzando la medesima procedura. Il Datore di lavoro, quindi, per avere la certezza che le dimissioni abbiano i suoi reali effetti dovrà aspettare questo breve lasso di tempo.
Il Datore di Lavoro, in questa prassi normativa, risulta essere un soggetto che “subisce” le volontà del lavoratore senza poter in alcun modo intervenire. Infatti, la norma prevede in caso di manomissioni ed alterazione del modulo delle dimissioni sanzioni che vanno da € 5.000,00 ad € 30.000,00.