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Ha preso il via, a partire dal mese di aprile, il regime di sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 178 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) e come operativamente disciplinato dalla circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016.
Di tali incentivi all’occupazione potranno beneficiare tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto che essi ricoprano il ruolo di imprenditore. A differenza di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, inoltre, sono ammessi al bonus contributivo anche tutti gli imprenditori agricoli, mentre non si applica alle pubbliche amministrazioni.
L’agevolazione prevede l’esonero per 24 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura del 40%, fino ad un tetto massimo di 3.250 euro su base annua. Sono esclusi dallo sconto i premi INAIL ed una serie di contributi di solidarietà in genere.
Gli incentivi contributivi saranno previsti per tutti i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Semaforo verde, invece, per l’assunzione di dirigenti, soci di cooperative e a scopo di somministrazione, purché a tempo indeterminato. Soggette al bonus anche le assunzioni di pensionati, le regolarizzazioni di rapporti di collaborazione nonché le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Per poter accedere agli sgravi, occorre anche che non ci sia uno degli impedimenti soggettivi previsti:
Giova sottolineare che, mentre le prime due condizioni appaiono preclusive in assoluto, pare possibile superare la terza, attendendo il decorrere del semestre ovvero stipulando un contratto a tempo determinato della durata di almeno 180 giorni che permetta la ricostituzione del requisito dei sei mesi.
Come detto, la soglia massima di contributi agevolati sarà di 3.250 euro annui. Tale soglia, nel caso di rapporti part time, andrà ricalcolata nella misura di 270,83 euro mensili, ovvero 8,90 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La parte eccedente potrà essere oggetto di sgravio durante il resto dell’anno, sempre entro la predetta misura di 3.250 euro.
Infine, si ricorda come l’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.