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Con l’importante nota 10593 del 13 maggio, il Ministero del Lavoro ha confermato la possibilità di accedere alla cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) per le imprese agricole condotte dai coltivatori diretti e per i propri dipendenti, pur essendo esonerate dall’obbligo della relativa contribuzione.
L’art. 3 della L. 92/2012 ha previsto l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione del reddito, fondo che ha il compito di erogare un sostegno al reddito in favore dei lavoratori di imprese per cui non è prevista nessuna disciplina di integrazione salariale.
Come precisato dalle circolari INPS 100/2014 e 79/2015, l’individuazione dei settori a cui il Fondo si riferisce va operata in maniera “negativa”, escludendo quindi tutti quelli in cui è applicabile altra normativa in materia di integrazione salariale, sia essa ordinaria o straordinaria.
Alla luce di tale previsione, quindi, tutte le imprese agricole dovevano essere escluse dall’obbligo di contribuzione al Fondo residuale, in quanto rientranti nella disciplina contemplata dalla L. 457/1972 che introduce la CISOA.
Non risultava però chiara la posizione relativa alle imprese agricole condotte da coltivatori diretti, le quali, come da previsione normativa, sono esonerate dal versamento del contributo CISOA. Lo stesso istituto previdenziale, infatti, aveva indicato i codici relativi a tali soggetti per il versamento del contributo per il Fondo Residuale, sulla base del fatto che essi, non versando il contributo ai sensi della L. 457/1972, non potevano nemmeno accedere all’istituto relativo al sostegno al reddito.
Il Ministero del Lavoro, invece, ha chiarito che l’integrazione salariale di cui alla legge sopracitata spetta a tutti gli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato per tutti i casi normativamente previsti, di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per avversità atmosferiche o per altri casi tassativamente elencati.
Nessuna limitazione, pertanto, esiste per i dipendenti di imprese agricole condotte da coltivatori diretti i quali, pur essendo esonerati dal versamento del contributo apposito, possono accedere alla cassa integrazione salari operai agricoli. Pertanto, tali imprese non sono assoggettate alla disciplina del Fondo di solidarietà residuale e al relativo obbligo di contribuzione.