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Il settore agricolo, per norma di legge, è sempre stato disciplinato da apposite regole in materia alle prestazioni di lavoro svolto da parenti ed affini.
Il D.Lgs. n. 276/2003, art. 74, prevede: “con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.
Il D.L. n. 5/2009 ha poi ampliato la platea dei parenti e affini che possono prestare attività a titolo gratuito e meramente occasionale, portandola dal terzo al quarto grado.
Il rapporto di parentela o affinità è da intendersi con il titolare dell’azienda qualora iscritto all’INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
L’evoluzione normativa, in un primo momento limitava le prestazioni di parenti e affini alle sole attività di raccolta di prodotti agricoli, in seguito ha ricondotto, tramite l’art. 74 del Dlgs 276/2003 le prestazioni dei famigliari a tutte le attività previste dall’articolo 2135 del codice civile che disciplina la generalità delle attività svolte in ambito agricolo.
L’attività lavorativa dovrà essere caratterizzata dalla “occasionalità ricorrente e di breve periodo” e “gratuità della prestazione” poiché l’aspetto familiare solidaristico rappresenta un elemento qualificante. I presupposti affinché la prestazione non si configuri come rapporto di lavoro dipendente o autonomo, di conseguenza, sono:
Qualora ricorrano tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate da parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato né allo schema del lavoro autonomo. Non fanno sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all’Istituto né obbligo di comunicazioni di instaurazione e/o cessazione di tale rapporto nei confronti di alcun Ufficio o Ente.
I gradi di parentela
Parenti di primo grado
- Figli e genitori
Parenti di secondo grado
- Fratelli e sorelle
- Nipoti e nonni
Parenti di terzo grado:
- Nipote e zio;
- Bisnipote e bisnonno;
Parenti di quarto grado:
- Cugini;
L’affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, tenendo presente che gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro. Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:
Affini di primo grado
- Suocero/a e genero/nuora
Affini di secondo grado
- marito e fratello della moglie
Affini di terzo grado
- zio/a del marito rispetto alla moglie, zia/o della moglie rispetto al marito ecc..
Affini di quarto grado
- cugino del marito rispetto alla moglie