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Con la circolare n. 128 dell’11 luglio 2016, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti circa la possibilità, da parte dei padri lavoratori autonomi, di accedere all’indennità di maternità in applicazione delle novità introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. 80/2015).
Hanno diritto all’indennità i lavoratori autonomi definiti come tali dall’art. 66 del testo unico maternità (D. Lgs. 151/2001). Tali soggetti sono:
Il diritto all’indennità di maternità spetta al padre soltanto nel caso in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma (coltivatrice diretta, IATP, ecc.) e il padre rimanga l’unico genitore a causa di uno dei seguenti eventi:
L’indennità di paternità è riconosciuta a partire dalla data, successiva al 25/6/2015, in cui si verifica uno degli eventi sopracitati, fino alla fine del periodo post parto che sarebbe spettato alla madre. Nel caso in cui l’indisponibilità materna sia precedente a tale data, saranno indennizzabili solo i periodi successivi al 25/6.
L’INPS precisa che il periodo di congedo post parto ha durata di tre mesi, sia per le lavoratrici autonome che per quelle dipendenti; per queste ultime, però, ai tre mesi possono sommarsi gli eventuali giorni di congedo non goduti prima del parto.
Per poter percepire l’indennità, il lavoratore deve essere iscritto a una gestione INPS per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) ovvero al fondo pensioni lavoratori dipendenti se si tratta di pescatori autonomi; inoltre, il padre dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.
La circolare, inoltre, sottolinea anche che, in forza delle modifiche apportate all’art. 67 del D. Lgs. 151/2001, è ora prevista la possibilità di ottenere l’indennità di maternità anche per le lavoratrici autonome che siano madri adottive o affidatarie.
Anche per tali madri, è prevista la possibilità di beneficiare degli stessi diritti spettanti alle lavoratrici dipendenti: pertanto, anche per loro è prevista la possibilità di ottenere l’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore adottato o affidato. Tale indennità spetta anche al padre, nel caso si verifichino le situazioni di indisponibilità della madre previste per la maternità.
L’indennità di paternità è riconosciuta su domanda dell’interessato, la quale va presentata entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. La domanda va presentata tramite la compilazione del modello SR01 che può essere compilato direttamente allo sportello, oppure inoltrato all’INPS tramite raccomandata a/r o PEC. Non appena possibile, inoltre, saranno predisposte le opportune piattaforme per l’invio telematico delle richieste di indennizzo.