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Nel caso in cui un soggetto risulti esonerato dall’obbligo della reperibilità ai fini della visita fiscale, è possibile che i medici del lavoro procedano ugualmente ai controlli. Ciò è stato precisato dalla circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016.
Le visite fiscali, ossia i controlli medico-legali svolti sui lavoratori assenti per malattia, sono effettuate dall’INPS, con la titolarità di esercitare dei controlli su tutti i lavoratori privati e pubblici.
Le richieste di controllo sono generalmente presentate dal datore di lavoro in qualunque momento della giornata attraverso una procedura telematica.
Per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, compresi pertanto i lavoratori dell’agricoltura, gli orari delle visite fiscali sono fissati dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante tali turni di reperibilità, i lavoratori devono garantire la propria presenza presso il domicilio comunicato attraverso il certificato medico di malattia. Gli orari sopracitati devono essere rispettati sin dal primo giorno di malattia e anche il sabato, la domenica e nei giorni festivi (compresi Natale, Pasqua, Capodanno e Patrono).
Il mancato rispetto delle fasce orarie può comportare sanzioni economiche e disciplinari fino, per estremo, al licenziamento.
L’assenza alla visita di controllo, se non opportunamente giustificata, comporta la non indennizzabilità delle giornate di malattia:
Esistono tuttavia una serie di fattispecie che prevedono l’esonero dall’obbligo di reperibilità per il lavoratore. Ad esempio, i lavoratori dipendenti del settore privato sono esentati da tale obbligo se assenti per infortunio sul lavoro.
Inoltre, l’art. 25 del D. Lgs. 151/2015 ha introdotto la possibilità di prevedere ulteriori casi di esenzione dalla reperibilità tramite apposito decreto.
Il DM 11 gennaio 2016 ha previsto le prime ipotesi di esenzione riconducibili alle seguenti circostanze:
Nel primo caso, la patologia deve risultare da apposita documentazione rilasciata da strutture sanitarie, le quali devono attestare la natura della patologia e la specifica terapia salvavita.
Nel secondo caso, invece, per beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Ulteriori precisazioni sul tema sono state fornite proprio dalla circolare 95/2016 dell’INPS che ha ritenuto necessario delineare alcune linee guida al fine di limitare il margine di valutazione da parte dei medici.
Perciò, chiarisce l’INPS, i certificati di malattia in formato telematico devono essere redatti valorizzando i campi “terapie salvavita” / “invalidità”. Nel caso di certificati cartacei, possibili seppur redatti in via residuale, è necessario specificare la sussistenza della fattispecie in argomento al fine dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità. I medici sono equiparati a pubblici ufficiali e sono tenuti a riportare lo stato di salute del paziente senza alterazioni/omissioni e rispondono di quanto dichiarano con responsabilità amministrative e penali.
L’esonero dalla reperibilità non esclude la possibilità di visite fiscali. È quindi fatta salva, da parte dell’INPS, la possibilità di effettuare controlli circa la correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi, principio in linea con i sistemi volti a controllare e garantire una corretta gestione della spesa pubblica, come prevede l’art. 97 della Costituzione.
Il datore di lavoro è impossibilitato a utilizzare il normale canale di richiesta di visita medica di controllo, ma resta a suo disposizione la possibilità di fare segnalazioni, tramite PEC, indicando alla sede INPS “possibili eventi per i quali ravvisino la necessità di effettuare la verifica”. Sarà poi l’ufficio interessato a valutare, mediante il proprio centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.