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Entro il 20 agosto, tutti i datori di lavoro, compresi quelli agricoli, dovranno versare i contributi per le ferie maturate nell’anno 2014 e non fruite dai propri dipendenti e quindi nei 18 mesi successivi alla loro maturazione.
Come noto, la disciplina generale delle ferie prevede che ogni lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane all’anno di riposo feriale, la cui fruizione e maturazione sono disciplinate dai contratti collettivi e dalle norme di legge e/o contratti collettivi.
Delle quattro settimane feriali di cui ha diritto il lavoratore dipendente, almeno due devono essere godute (da prassi contrattuale) in maniera consecutiva e le successive due in relazione alle necessità ed all’organizzazione aziendale. Qualora risulti un residuo ferie non goduto, il lavoratore dovrà fruirne nei 18 mesi successivi alla maturazione.
Si ricorda che la “monetizzazione” è vietata salvo situazioni particolari come ad esempio il pagamento dei periodi feriali ulteriori alle quattro settimane di cui sopra, nonché nei casi di cessazione del rapporto di lavoro e di contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno.
Per le ferie maturate nell’anno 2014, quindi, il termine ultimo per poterne fruire era il 30 giugno 2016. Anche nel caso in cui esse non siano state godute, l’INPS richiede che i contributi su tali periodi siano anticipati nel primo mese successivo alla scadenza del termine, operando un netta separazione contabile tra la fruizione e la contribuzione delle ferie.
Il pagamento dei contributi, pertanto, va effettuato in corrispondenza del versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2016 il cui termine è fissato al 20 agosto 2016 (prorogato per la pausa estiva). I contributi andranno calcolati sommando gli importi dovuti per la retribuzione imponibile di luglio con l’importo corrispondente al compenso per le ferie non godute.
La data del 20 agosto può variare per diverse ragioni.
Innanzitutto, in presenza di termini legali o contrattuali che prevedono un termine perentorio per la fruizione delle ferie, la scadenza della relativa obbligazione contributiva viene fatta coincidere con il termine predetto.
Inoltre il termine può scorrere in avanti per la presenza di un “legittimo impedimento” alla fruizione delle ferie stesse. Un esempio può essere quello della malattia ovvero della maternità: in tal caso, il termine resta sospeso per tutto il periodo di durata dell’impedimento.
Tra gli impedimenti contemplati è inserito anche lo stato di crisi dell’azienda. In presenza di un provvedimento di concessione di misure di integrazione salariale, il termine per l’adempimento contributivo è da ritenersi sospeso per una durata pari all’impedimento, così come chiarito dal Min. del Lavoro con l’interpello 19/2011.
Concludendo, si ritiene opportuno sottolineare come il pagamento dei contributi non comporta un azzeramento delle ferie maturate. Pertanto, quando queste verranno effettivamente fruite, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione del mese; contestualmente, egli dovrà portare a conguaglio l’importo dei contributi già versati, per evitare di pagarli due volte.