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Maggiori controlli sui voucher e possibilità di trasformare un contratto di solidarietà difensivo in uno espansivo. Queste sono solo alcune delle novità contenute nel D.M. approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 settembre scorso.
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La più importante delle novità contenute nel decreto approvato pochi giorni fa consiste nella tracciabilità dei buoni lavoro e la previsione di specifici controlli sul loro utilizzo.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 01.01.2017, vanno a modificare la disciplina della comunicazione preventiva la quale prevede maggiore tracciabilità e controllo.
La disciplina vigente stabilisce che la comunicazione preventiva deve essere effettuata per un periodo massimo di 30 giorni mediante il portale dell’Inps.
In seguito alle modifiche in esame si dovrà comunicare l’avvio dell’attività al massimo entro 60 minuti dall’inizio della prestazione per tutti i giorni di lavoro
Tale comunicazione potrà essere resa mediante mail o sms contenenti i dati anagrafici del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. In caso di mancato invio della predetta comunicazione, la sanzione è salatissima: è prevista infatti una multa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. In relazione a tale sanzione, poi, non è prevista l’applicabilità della diffida.
Per quanto riguarda il settore agricolo, è prevista la seguente deroga:
La comunicazione preventiva deve essere effettuata sempre nel rispetto dei 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione, ma diversamente dagli altri settori, in agricoltura può riguardare più prestazione che devono essere svolte nei tre giorni successivi.
A fronte delle nuove disposizioni normative, il Ministero ha già previsto specifici controlli al fine di reprimere gli abusi nell’uso di tale strumento.