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La pubblicazione del D. Lgs n° 185 del 24/10/2016 in Gazzetta Ufficiale n° 235 avvenuta in data 07/10/2016 ha determinato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei voucher con decorrenza 08/10/2016.
Diversamente dalle previsioni iniziali, quindi, il Decreto correttivo al Jobs Act è stato immediatamente pubblicato e reso operativo.
Pertanto i committenti imprenditori agricoli e non agricoli o professionisti sono tenuti a comunicare l’inizio e la durata della prestazione lavorativa alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante posta elettronica o sms.
Restano esclusi da tale obbligo i committenti privati e non imprenditori.
In attesa di ulteriori specifiche che potrebbero pervenire dal Ministero del Lavoro, si riportano di seguito le disposizioni alle quali sarà obbligatorio attenersi con effetto immediato.
Committenti imprenditori AGRICOLI:
- Acquisto ed attivazione del voucher mediante la procedura telematica Inps che potrà riferirsi ad un periodo di tempo fino ai 30 giorni successivi l’attivazione;
- Invio mediante sms o posta elettronica entro 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione di:
A) Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore,
B) Luogo nel quale avverrà la prestazione,
C) Durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Committenti imprenditori NON AGRICOLI:
- Acquisto ed attivazione del voucher mediante la procedura telematica Inps che potrà riferirsi ad un periodo di tempo fino ai 30 giorni successivi l’attivazione;
- Invio mediante sms o posta elettronica entro 60 minuti antecedenti l’inizio della prestazione di:
A) Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore,
B) Luogo nel quale avverrà la prestazione,
C) Durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale giornaliero.
In caso di mancato invio della predetta comunicazione oppure di violazione degli obblighi imposti dalla normativa, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. La sanzione non è diffidabile.