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Novità in arrivo in materia di prevenzione: a partire da ieri, infatti, è entrata in vigore la nuova disciplina relativa al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, il SINP.
Il nuovo regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226/2016 del 27 settembre 2016, con le previsioni del D.M. n. 183 del 25 maggio 2016 che disciplina il SINP, introdotto qualche anno fa dal T.U. sicurezza, precisamente dall’Art. 18, comma 1, lett. R del D.Lgs n. 81/2008, ma sino ad ora mai divenuto operativo in quanto collegato a doppio filo con il funzionamento solo ora regolarmente definito.
Il D.M. n. 183/2016 è entrato in vigore il 12 ottobre e decorsi 6 mesi, come previsto dal D. Lgs n. 81/2008, vi sarà l’obbligo in capo ai datori di lavoro di effettuare la comunicazione telematica di infortunio anche per gli eventi con prognosi di almeno 1 giorno (oltre a quello dell’evento) e fino a tre. Tale obbligo quindi avrà decorrenza a partire dal 12 aprile 2017.
La denuncia sarà da presentare telematicamente attraverso le procedure Inail entro 48 ore dal ricevimento del primo certificato medico, stessa modalità e tempistiche sino ad ora obbligatorie per gli eventi con prognosi superiore a 3 giorni.
L’ente preposto alla raccolta, la gestione tecnica ed informatica dei dati, nonché titolare del trattamento dei dati, sarà l’Inail, e lo scopo che si intende perseguire è di rendere possibile il monitoraggio, a fini statistici e informativi, anche dei dati degli infortuni di lieve entità.
La banca dati viene pertanto ampliata e tramite le informazioni disponibili sarà possibile monitorare, programmare, pianificare e valutare attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, includendo anche gli eventi con prognosi sino a 3 giorni, come previsto dal T.U. sicurezza.
Il T.U. sicurezza prevede anche l’applicazione di una sanzione amministrativa, in caso di mancato adempimento, da 548,00 € a 1.972,80 €.