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Nel caso in cui un giorno festivo cada durante un periodo ininterrotto di più giorni di sciopero, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della retribuzione per quel giorno ai lavoratori che si astengono dal lavoro.
Ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18195 del 16 settembre 2016. Con tale pronuncia, gli Ermellini hanno confermato il precedente orientamento, rigettando il ricorso di alcuni lavoratori che pretendevano il pagamento della retribuzione riferita alle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, nonostante esse cadessero durante un periodo di sciopero.
Nel caso di specie, infatti, i lavoratori avevano indetto un periodo di sciopero prolungato, protrattosi per ben 21 giorni. In questo arco temporale, cadevano le due festività. Con riferimento a tali giornate, i ricorrenti sostenevano che la retribuzione fosse dovuta, in quanto lo sciopero era da considerarsi come un’assenza giustificata dal lavoro.
I giudici hanno respinto tale tesi, affermando che l’astensione dal lavoro deve qualificarsi come un diritto individuale del lavoratore, il quale viene tutelato sia a livello costituzionale (art. 40 della Costituzione Italiana), sia a livello sovranazionale (secondo quanto sancito dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali della UE).
Sulla base dell’esercizio di tale diritto, si presume la reciproca sospensione degli obblighi contrattuali tra il datore e il lavoratore. Tra questi obblighi, senza dubbio, va ricompreso anche quello del datore di lavoro di provvedere al versamento della retribuzione ai propri lavoratori.
Nel loro sviluppo argomentativo, i magistrati hanno citato anche un consolidato e precedente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 14828 del 16 novembre 2000, con la quale si è stabilito che per il giorno di riposo settimanale qualora compreso all’interno di un periodo ininterrotto di sciopero, non è dovuta la retribuzione.
Concludendo, quindi, durante il periodo di astensione dal lavoro decade ogni tipo di obbligo reciproco tra le parti del rapporto: così come il lavoratore può non porre in essere la prestazione lavorativa, parimenti il datore non è tenuto al pagamento degli emolumenti, anche nel caso in cui i giorni di sciopero coincidano con giornate festive.