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Il tema dei controlli svolti sui lavoratori tramite apparecchiature GPS è un argomento molto caldo. Si tratta peraltro di una materia delicata, che si muove sul filo dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Le indicazioni operative sono state diramate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha fornito alcuni chiarimenti ufficiali contenuti nella circolare n. 2 del 7 novembre 2016. Lo scopo della circolare è stato di dirimere il contrasto in corso tra le varie direzioni locali.
Prima del chiarimento ufficiale dell’INL, gli operatori erano divisi su due posizioni. La prima era stata sostenuta dalla Direzione interregionale del Lavoro di Milano di cui alla Nota n. 5689 del 10 maggio 2016; l’altra dall’intervento della Direzione Territoriale del Lavoro di Latina dell’11 maggio 2016 (atto n. 12519).
La direzione pontina aveva affermato che l’installazione e l’utilizzo di strumenti come il GPS, potenzialmente idonei allo svolgimento di attività di controllo, dovesse essere sottoposta alla necessaria procedura di autorizzazione da parte delle RSU o RSA oppure, in loro assenza, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (o quella centrale in caso di imprese con unità produttive in più unità produttive di competenza di più sedi territoriali).
Al contrario, la Direzione Interregionale milanese aveva affermato che tali procedure di autorizzazione non fossero più necessarie per l’utilizzo di strumenti di lavoro “idonei ad assolvere complessivamente la funzione di mezzo necessario a rendere l’attività lavorativa”. Ad esempio, l’auto aziendale e il relativo GPS sono generalmente strumenti necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa, pertanto non servirebbe alcuna autorizzazione per il loro utilizzo e la loro installazione.
In tal senso si è espresso anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la citata circolare n. 2/2016, ha ripreso i concetti espressi dalla Direzione di Milano.
Per poter valutare se è necessaria o meno l’autorizzazione per l’installazione di apparecchiature per la localizzazione GPS, serve chiarire se le stesse siano strettamente funzionali a rendere la prestazione lavorativa. Per strumenti di lavoro vanno intesi tutti “quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto” e che per tali finalità sono stati posti in uso e messi a sua disposizione.
In linea generale, quindi, si deve ritenere che l’installazione di strumenti di localizzazione GPS debba essere autorizzata dalle rappresentanze sindacali o, in loro assenza, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Esistono però casi particolari in cui tale autorizzazione pare non sia necessaria. Si tratta di tutti quei casi in cui:
In questi casi specifici, invece, si possono assimilare tali strumenti a veri e propri strumenti di lavoro e, pertanto, pare non sia necessario richiedere le autorizzazioni previste dall’art. 4 della L. 300/1970.