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Senza dubbio, il tema dei voucher è caldo e sentito: alcuni studi hanno stimato una crescita dell’utilizzo dei buoni lavoro del 32% nell’ultimo anno. Da gennaio ad ottobre 2016, si parla di vendite di voucher per 121,5 milioni di euro.
Sono allo studio diverse soluzioni per limitare gli abusi, come la riduzione delle prestazioni e delle categorie ammissibili all’utilizzo dei voucher oppure l’abbassamento dei tetti per singolo lavoratore (oggi pari a 7.000 euro) o committente.
Intanto, il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito Cliclavoro alcune FAQ (con la nota n. 20137 del 2016) per chiarire alcuni aspetti relativi alle comunicazioni preventive che i committenti imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro quando ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio.
In base a tali FAQ, gli agricoltori devono comunicare solo il codice fiscale del lavoratore, il luogo di lavoro e la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni.
Se la prestazione eccede tale periodo di tempo, è possibile indicare più periodi di durata massima di tre giorni in una stessa comunicazione: per ogni periodo, però, si dovranno indicare anche il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.
Quest’ultima precisazione non pare chiara: infatti, la semplificazione fornita dalla possibilità di denunciare più periodi con una sola comunicazione è compensata dall’ulteriore richiesta del numero di ore di utilizzo del lavoratore per ciascun periodo.
Inoltre, si richiede agli operatori agricoli di comunicare entro la giornata a cui si riferisce, la mancata prestazione a causa di eventi terzi come, ad esempio, in caso di avversità atmosferiche. Anche questa norma pare restringere il controllo sugli agricoltori che, nell’ambito di un periodo di lavoro individuato su più giorni (fino a tre), devono indicare precisamente il giorno della mancata prestazione lavorativa.