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Se l’azienda obbliga il lavoratore a fruire delle ferie durante il periodo di preavviso, il lavoratore ha titolo per recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 985/2017.
Il caso riguardava un lavoratore che, dopo aver presentato le dimissioni, si era offerto di prestare il proprio lavoro durante il periodo di preavviso di tre mesi previsto. Il datore di lavoro, però, nel corso dei tre mesi, obbligava il dipendente ad utilizzare i giorni di ferie rimasti a disposizione.
Tale condotta è prassi piuttosto ricorrente, perché tramite tale pratica il datore ritiene di poter evitare il duplice pagamento sia del periodo di preavviso lavorato che delle ferie non godute.
Il lavoratore, però, recedeva anticipatamente dal contratto, ricorrendo in Tribunale per veder riconosciuta l’irregolarità del comportamento datoriale e la legittimità del recesso.
Secondo il lavoratore, infatti, era stato violato il divieto di computabilità nelle ferie del periodo di preavviso, così come stabilito dall’art. 2109 c.c. Tale norma è volta a dividere la funzione delle ferie, ossia il recupero delle energie psico-fisiche, da quello del preavviso, ossia quella di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell'improvvisa cessazione dei rapporto per la parte che subisce l'iniziativa del recesso.
Sulla base di ciò, quindi, il lavoratore invocava il recesso dal rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2119 c.c., il quale stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In forza di questa causa, quindi, deve venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e prestatore.
Nei primi due gradi di giudizio, i magistrati avevano pronunciato sentenze di segno diametralmente opposto: il Tribunale aveva accolto le ragioni del lavoratore, mentre la Corte di Appello aveva riconosciuto come legittima la condotta del datore.
La Corte di Cassazione ha però ribadito l’illegittimità del comportamento datoriale, il quale aveva imposto delle ferie forzate al lavoratore durante il periodo di preavviso, violando così il divieto di computabilità previsto dal codice e integrando così la giusta causa per il recesso.
Inoltre, la Cassazione fa due ulteriori precisazioni: il termine finale del preavviso, nel caso di ferie forzate, deve essere spostato in quanto il lavoratore ha diritto al godimento delle ferie maturate; inoltre, il recesso contrattuale di una delle due parti ha effetto immediato, quindi nessun termine ulteriore deve essere rispettato.