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Non è utilizzabile lo strumento della convenzione di cui all’art. 11 della L. 68/1999 nel caso in cui si debba procedere all’adempimento della diffida in materia di collocamento obbligatorio.
Lo ha precisato il Ministero del Lavoro, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017.
L’occasione per occuparsi del tema è stata fornita dall’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, il quale ha richiesto chiarimenti circa la possibilità (per il datore) di procedere all’adempimento della diffida prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 124/2004 utilizzando le convenzioni di cui all’art. 11 della L. 68/1999 per l’assunzione di lavoratori disabili.
Tale articolo stabilisce che “nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare” mentre “tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Il Ministero del Lavoro, nella richiamata nota n. 2283/2017, ha risposto negativamente a tale richiesta.
Secondo il Ministero, la previsione da cui partire è quella stabilita dall’art. 9 della L. 68/1999, la quale prevede che il datore debba presentare richiesta di assunzione per i lavoratori disabili entro 60 giorni dall’insorgenza del relativo obbligo.
Ciò può essere fatto utilizzando i diversi strumenti previsti dalla normativa, ossia:
In presenza di diffida ad adempiere, invece, il datore è tenuto a pagare la relativa sanzione ed a procedere entro trenta giorni all’assunzione del lavoratore o dei lavoratori disabili previsti dalla legge.
La presenza dello stringente termine di trenta giorni per l’adempimento è, secondo il Ministero, incompatibile con l’utilizzo di strumenti come le convenzioni ex art. 11, L. 68/1999, le quali prevedono tre diverse fasi successive prima dell’assunzione.
Pertanto, utilizzando tale strumento non è possibile per l’amministrazione pubblica dare una data certa entro cui si esaurirà il procedimento, il quale, nelle more della procedura, potrebbe superare il termine legale di trenta giorni.
Sulla base di quanto sopra affermato, il Ministero chiude precisando che per l’adempimento della diffida il datore dovrà, entro 30 giorni, presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione oppure stipulare un contratto di lavoro con il lavoratore affetto da disabilità.